Art. 3 (Requisiti dei materiali di base) 1. Gli organismi ufficiali provvedono affinche' solo i materiali di base ammessi possano essere utilizzati per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione. 2. I materiali di base possono essere ammessi unicamente: a) dagli organismi ufficiali, se soddisfano i requisiti di cui agli allegati II, III, IV o V, a seconda dei casi; b) con riferimento a un'unita' definita: "unita' di ammissione". Ciascuna unita' di ammissione e' identificata da un unico riferimento di registro. 3. Gli organismi ufficiali provvedono: a) alla revoca della ammissione, ove non sussistono piu' i requisiti previsti dal presente decreto; b) successivamente all'ammissione, al regolare controllo dei materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione delle categorie: "selezionati", "qualificati" e "controllati". 4. Nell'interesse della conservazione delle risorse genetiche delle piante utilizzate nella silvicoltura, ed in relazione alla conservazione in situ e all'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali tramite la coltivazione e la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione d'origine naturalmente adatti alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, gli organismi ufficiali possono non applicare i requisiti previsti al comma 2 e agli allegati II, III, IV e V, purche' siano fissate condizioni specifiche conformemente alla procedura di cui alla decisione 1999/468/CE. 5. Gli organismi ufficiali, dandone comunicazione al Ministero, possono ammettere per un periodo non superiore a dieci anni materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati, se, dai risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative di cui all'allegato V, si puo' presumere che detti materiali di base soddisfano i requisiti stabiliti dal presente decreto per l'ammissione.
Note all'art. 3. - La decisione 1999/468/CE e' pubblicata in GUCE 17 luglio 1999 n. L 184.