Art. 5 (Registro di carico e scarico) 1. I fornitori delle sementi e degli altri materiali forestali di moltiplicazione indicati all'articolo 2, devono tenere, per ogni sito produttivo, un registro di carico e scarico. 2. Gli organismi ufficiali definiscono i modelli di registro di carico e scarico e ne disciplinano le modalita' di tenuta sotto forma cartacea o informatica, sulla base dei modelli predisposti dalla commissione tecnica. 3. Fino alla adozione dei modelli di cui al comma 2, restano validi i modelli dei registri di carico e scarico di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269, e successive modifiche. 4. Allo scopo di consentire la formulazione di statistiche ufficiali e l'eventuale programmazione di settore, i produttori di materiale forestale di moltiplicazione trasmettono agli organismi ufficiali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la consistenza del materiale esistente nei propri stabilimenti o vivai, secondo le modalita' stabilite dalla commissione tecnica, sentito l'istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Note all'art. 5. - Per la legge 22 maggio 1973, n. 269, vedi note alle premesse.