Art. 6
         (Certificati di provenienza e di identita' clonale)

   1.  Dopo la raccolta, gli organismi ufficiali rilasciano per tutti
i  materiali  di  moltiplicazione  provenienti  da  materiali di base
ammessi  un  certificato  principale  recante il riferimento unico di
registro e le pertinenti informazioni di cui all'allegato VIII.
   2.   Se   un   organismo   ufficiale  procede  ad  una  successiva
propagazione  vegetativa  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  2,  e'
rilasciato un nuovo certificato principale.
   3.  In  caso  di mescolanza ai sensi dell'articolo 8, comma 3, gli
organismi  ufficiali  provvedono  affinche' i riferimenti di registro
dei   relativi  componenti  siano  identificabili  e  venga  altresi'
rilasciato  un  nuovo  certificato principale o un altro documento di
identificazione.
   4.   Il   materiale   forestale   di   moltiplicazione  vegetativa
appartenente  ai  cloni iscritti nel Registro nazionale, alla sezione
cloni forestali, non puo' essere rimosso dal luogo di conservazione o
di  produzione  o  dai locali di conservazione, senza che l'organismo
ufficiale   abbia  rilasciato  il  relativo  certificato  d'identita'
clonale  entro  un  termine massimo prefissato a decorrere dalla data
della richiesta.
   5.   L'Istituto   sperimentale  per  la  selvicoltura  di  Arezzo,
l'Istituto   di   sperimentazione  per  la  pioppicoltura  di  Casale
Monferrato,  nonche'  i  Centri  nazionali per la conservazione della
biodiversita'   forestale,   sono   autorizzati,   se  necessario,  a
certificare  in via provvisoria la provenienza di materiali forestali
di propagazione impiegati per ricerche e sperimentazioni.