Art. 6 (Certificati di provenienza e di identita' clonale) 1. Dopo la raccolta, gli organismi ufficiali rilasciano per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi un certificato principale recante il riferimento unico di registro e le pertinenti informazioni di cui all'allegato VIII. 2. Se un organismo ufficiale procede ad una successiva propagazione vegetativa ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e' rilasciato un nuovo certificato principale. 3. In caso di mescolanza ai sensi dell'articolo 8, comma 3, gli organismi ufficiali provvedono affinche' i riferimenti di registro dei relativi componenti siano identificabili e venga altresi' rilasciato un nuovo certificato principale o un altro documento di identificazione. 4. Il materiale forestale di moltiplicazione vegetativa appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale, alla sezione cloni forestali, non puo' essere rimosso dal luogo di conservazione o di produzione o dai locali di conservazione, senza che l'organismo ufficiale abbia rilasciato il relativo certificato d'identita' clonale entro un termine massimo prefissato a decorrere dalla data della richiesta. 5. L'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, l'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato, nonche' i Centri nazionali per la conservazione della biodiversita' forestale, sono autorizzati, se necessario, a certificare in via provvisoria la provenienza di materiali forestali di propagazione impiegati per ricerche e sperimentazioni.