Art. 7
     (Materiali di base e materiali forestali di moltiplicazione
                     geneticamente modificati,)

   1.  Alla  produzione  e  alla commercializzazione dei materiali di
base  di  cui  all'articolo  2,  comma  1, lettera a), consistenti in
organismi  geneticamente  modificati, si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
 
          Note all'art. 7.
              Per  il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, vedi
          note alle premesse.