Art. 7 (Materiali di base e materiali forestali di moltiplicazione geneticamente modificati,) 1. Alla produzione e alla commercializzazione dei materiali di base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), consistenti in organismi geneticamente modificati, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
Note all'art. 7. Per il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, vedi note alle premesse.