Art. 8 
(Modalita' di movimentazione  ed  identificazione  dei  materiali  di
           moltiplicazione durante le fasi di produzione) 
 
   1.  Durante  tutte  le  fasi  di  produzione,   i   materiali   di
moltiplicazione sono mantenuti  separati  mediante  riferimento  alle
singole unita'  di  ammissione.  Ciascuna  partita  di  materiale  di
propagazione deve essere identificata tramite i seguenti elementi: 
    a)  codice  partita  di  materiale  e  numero   del   certificato
principale, utilizzando i codici indicati nella Parte B dell'allegato
al Regolamento (CE) n. 1597/2002; 
    b) nome botanico; 
    c) categoria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera 1); 
    d) destinazione; 
    e) tipo di materiale di base; 
    f) riferimento di registro o  codice  d'identita'  relativo  alla
regione di provenienza; 
    g) regione  di  provenienza  per  i  materiali  di  propagazione:
"identificati alla fonte" e "selezionati", o se del caso,  per  altri
materiali di moltiplicazione; 
    h) origine del materiale: autoctona o indigena, non  autoctona  o
non indigena oppure sconosciuta; 
    i) nel caso di unita' seminali, l'anno di maturazione; 
    l) eta' e tipo di postime o semenzale o talea e tipo  di  pratica
utilizzata    (potatura    radicale    in    posto,    trapianti    o
containerizzazione); 
    m) se e' geneticamente modificata. 
   2. Fatto salvo quanto disposto dal comma  1  e  dall'articolo  10,
comma 4, gli organismi ufficiali possono  autorizzare  la  successiva
propagazione vegetativa di una singola  unita'  di  ammissione  nelle
categorie: "selezionati",  "qualificati"  e  "controllati".  In  tale
caso, i materiali vengono tenuti separati e identificati come tali. 
   3.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dal  comma  1,  gli  organismi
ufficiali  possono  autorizzare  la  mescolanza   di   materiali   di
moltiplicazione  nell'ambito  delle  categorie:  "identificato   alla
fonte"   e   "selezionato",   in   particolare   per   materiali   di
moltiplicazione di diverse unita'  di  ammissione  provenienti  dalla
stessa regione di provenienza o della stessa unita' di ammissione, ma
raccolti in annate diverse. In  caso  di  mescolanza,  gli  organismi
ufficiali rilasciano un nuovo certificato  principale  d'identita'  e
provvedono affinche' siano identificabili i riferimenti sul  registro
nazionale dei materiali di  base  dei  relativi  componenti,  di  cui
all'articolo 10, secondo la seguente casistica: 
    a)  in  caso  di  mescolanza  di  materiali  di   moltiplicazione
nell'ambito di una singola regione di provenienza, ottenuti da  fonti
di semi e soprassuoli nella categoria: "identificati alla fonte",  la
partita   risultante   viene   certificata   come    "materiali    di
moltiplicazione provenienti da una fonte di semi"; 
    b)  in  caso  di  mescolanza  di  materiali  di   moltiplicazione
provenienti da materiali di base non autoctoni  o  non  indigeni  con
materiali  di  origine  sconosciuta,  la  partita  risultante   viene
certificata come: "di origine sconosciuta"; 
    c) laddove la mescolanza venga  effettuata  in  conformita'  alle
lettere a) e b)  il  codice  d'identita'  relativo  alla  regione  di
provenienza puo' essere sostituito dal riferimento di registro di cui
al comma 1, lettera f); 
    d) nel caso in cui la mescolanza di materiali di  moltiplicazione
derivi da una singola unita' di ammissione con  anni  di  maturazione
diversi, occorre registrare gli anni effettivi di  maturazione  e  la
proporzione di materiali relativa a ciascun anno. 
   4. I materiali di moltiplicazione  oggetto  del  presente  decreto
legislativo sono commercializzati esclusivamente in partite omogenee,
muniti di etichette  o  cartellini  di  qualsiasi  materiale  purche'
integri e ben leggibili, conformi ai requisiti  di  cui  al  presente
articolo.  Nel  caso  delle  sementi,  la  commercializzazione   puo'
avvenire esclusivamente in imballaggi chiusi, il cui  dispositivo  di
chiusura diventi inservibile una volta aperto. 
   5. La etichetta  o  il  cartellino  riportano,  per  ogni  partita
omogenea, le seguenti informazioni: 
    a)  numero  del  certificato  principale  o  di  altro  documento
d'identificazione   o   del   codice   partita   di   materiale    di
moltiplicazione di cui al comma 1, lettera a), mediante il  quale  e'
possibile  risalire  a  tutti  i  dati   relativi   del   certificato
principale, produttore, eta' del materiale, nome botanico, vivaio  di
provenienza; 
    b) il nome o il codice del fornitore; 
    c) il quantitativo fornito; 
    d) il nome botanico e in lingua corrente; 
    e)  la  regione  di  provenienza,   almeno   per   i   materiali:
"identificati alla fonte" e "selezionati"; f) i termini:  "ammissione
provvisoria", per i materiali di moltiplicazione: "controllati"; 
    g) se il materiale e' stato propagato per via vegetativa; 
    h) se il materiale e' geneticamente modificato. 
   6.  Nel  caso  delle  sementi,  l'etichetta  o  il  documento  del
fornitore di cui al comma 1 include, oltre alle informazione  di  cui
al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) le seguenti informazioni
supplementari: 
    a) purezza: la percentuale in peso di sementi pure, altre sementi
e materiale inerte del  prodotto  commercializzato  come  partita  di
sementi; 
    b) la percentuale di germinazione del seme  puro  o,  laddove  la
valutazione  di  questo  risulti  impossibile  o  poco  pratica,   la
percentuale  di  semi  vitali  valutata  sulla  base  di  un   metodo
specifico; 
    c) il peso di 1000 unita' di seme puro; 
    d) il numero di semi  germinabili  per  chilogrammo  di  prodotto
commercializzato come seme o, laddove la valutazione di  tale  numero
risulti impossibile o poco pratica, il  numero  di  semi  vitali  per
chilogrammo. 
   7. Per rendere rapidamente disponibili  le  sementi  del  raccolto
corrente anche se l'esame relativo alla germinazione di cui al  comma
6, lettera b), non e' stato concluso, gli organismi ufficiali possono
autorizzarne la commercializzazione  per  quanto  riguarda  il  primo
acquirente. Il fornitore attesta il rispetto delle condizioni di  cui
al comma 6, lettere b) e d), con la massima celerita'. 
   8. Nel caso di  piccoli  quantitativi  di  sementi,  definiti  per
ciascuna specie di cui all'allegato I dalla  commissione  tecnica,  i
requisiti di cui al comma 6, lettere b) e d),  non  si  applicano.  I
quantitativi e le condizioni possono essere  determinati  secondo  la
procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE. 
   9. Nel caso di Populus spp. le  parti  di  piante  possono  essere
commercializzate solo a condizione che l'etichetta o il documento del
fornitore presentino il numero di classificazione CE di cui al  punto
2, lettera b) dell'allegato VII, parte C. 
   10. Se  in  relazione  a  una  qualunque  categoria  di  materiali
forestali di moltiplicazione viene utilizzata un'etichetta,  o  altro
elemento identificativo colorato, il documento di cui ai commi 4, 5 e
6 deve avere le seguenti colorazioni: 
    a) giallo: nel caso di  materiali  forestali  di  moltiplicazione
"identificati alla fonte"; 
    b) verde: nel caso  di  materiali  forestali  di  moltiplicazione
"selezionati"; 
    c) rosa: nel  caso  di  materiali  forestali  di  moltiplicazione
"qualificati"; 
    d) blu : nel  caso  di  materiali  forestali  di  moltiplicazione
"controllati". 
   11. Nel caso di materiali forestali di moltiplicazione provenienti
da  materiali  di  base   costituiti   da   organismi   geneticamente
modificati, autorizzati con le modalita' di cui all'articolo 7, tutti
i cartellini e i documenti ufficiali: 
    a)  recano  la  dicitura:  "Questo  prodotto  contiene  organismi
geneticamente modificati"; 
    b) indicano la denominazione dell'evento di trasformazione  o  un
codice unico di identificazione conforme alle disposizioni  impartite
in sede comunitaria. 
   12. I codici da  attribuire  ai  diversi  materiali  di  base  per
l'iscrizione ai  registri  sono  i  codici  indicati  nella  Parte  B
dell'allegato al Regolamento (CE)  n.  1597/2002,  eventualmente  con
l'aggiunta di altri stabiliti dalla  commissione  tecnica.  I  codici
delle regioni di provenienza sono individuati  con  metodi  omogenei,
idonei a descrivere il territorio, in particolare dal punto di  vista
ecologico, definiti dalla commissione tecnica. 
 
          Note all'art. 8.
              Per  il  regolamento  (CE)  n. 1597/2002 vedi note alle
          premesse. L'allegato, parte B, cosi' recita:
                                   «Parte B
          Istruzioni  per  la  compilazione delle colonne dell'elenco
          nazionale  dei  materiali  di  base di cui alla parte A del
                               presente allegato
              1.  Le  specie  vanno  elencate  in  ordine  alfabetico
          (colonna  B);  per  ciascuna  specie,  le categorie saranno
          citate  nel  seguente  ordine  (art.  2, paragrafo 1, della
          direttiva   1999/105/CE)  (colonna  C):  identificati  alla
          fonte,   selezionati,   qualificati,   controllati.   Nella
          categoria  qualificati,  l'ordine  dev'essere:  arboreto da
          seme,  genitori,  clone,  miscuglio  di cloni, mentre nella
          categoria  controllati,  soprassuolo  precede  arboreto  da
          seme.
              2. Le varie colonne saranno completate secondo l'ordine
          standard  e  utilizzando  i codici indicati nella parte B.4
          del presente allegato.
              3.  Nella  colonna  B si utilizzeranno le abbreviazioni
          riportate nella parte B.5 del presente allegato.
          4. Ordine standard codici per la compilazione delle colonne
          dell'elenco  nazionale  dei  materiali  di base di cui alla
          parte A del presente allegato.

          ---->   vedere allegato a pag. 44 del S.O.  <----
   5.  Abbreviazioni  dei  nomi  botanici  delle  specie  arboree dei
relativi ibridi artificiali da utilizzare nella colonna B dell'elenco
nazionale  dei  materiali  di  base  di cui alla parte A del presente
allegato


====================================================================
        Nome botanico         Varieta'/specie       Abbreviazione
====================================================================
 Abies alba Mill.                                         aal
--------------------------------------------------------------------
Abies cephalonica Loud.                                  ace
--------------------------------------------------------------------
Abies grandis Lindl.                                     agr
--------------------------------------------------------------------
Abies pinsapo Boiss.                                     api
--------------------------------------------------------------------
Acer platanoides L.                                      apl
--------------------------------------------------------------------
Acer pseudoplatanus L.                                   aps
--------------------------------------------------------------------
Alnus glutinosa Gaertn.                                  agl
--------------------------------------------------------------------
Alnus incana Moench.                                     ain
--------------------------------------------------------------------
Betula pendula Roth.                                     bpe
--------------------------------------------------------------------
Betula pubescens Ehrh.                                   bpu
--------------------------------------------------------------------
Carpinus betulus L.                                      cbe
--------------------------------------------------------------------
Castanea sativa Mill.                                    csa
--------------------------------------------------------------------
Cedrus atlantica Carr.                                   cat
--------------------------------------------------------------------
Cedrus libani A. Richard                                 cli
--------------------------------------------------------------------
Fagus sylvatica L.                                       fsy
--------------------------------------------------------------------
Fraxinus angustifolia Vahl.                              fan
--------------------------------------------------------------------
Fraxinus excelsior L.                                    fex
--------------------------------------------------------------------
Larix decidua Mill.                                      lde
--------------------------------------------------------------------
Larix x eurolepis Henry                                  leu
--------------------------------------------------------------------
Larix kaempferi Carr.                                    lka
--------------------------------------------------------------------
Larix sibirica Ledeb.                                    lsi
--------------------------------------------------------------------
Picea abies Karst.                                       pab
--------------------------------------------------------------------
Picea sitchensis Carr.                                   psi
--------------------------------------------------------------------
Pinus brutia Ten.                                        pbr
--------------------------------------------------------------------
Pinus canariensis C. Smith                               pca
--------------------------------------------------------------------
Pinus cembra L.                                          pce
--------------------------------------------------------------------
Pinus contorta Loud.                                     pco
--------------------------------------------------------------------
Pinus halepensis Mill.                                   pha
--------------------------------------------------------------------
Pinus leucodermis Antoine                                ple
--------------------------------------------------------------------
Pinus nigra Arnoid             var. austriaca            pni
                               var. calabrica
                               var. corsicana
                               var. maritima
                               var. clusiana
--------------------------------------------------------------------
Pinus pinaster Ait.                                      ppa
--------------------------------------------------------------------
Pinus pinea L.                                           ppe
--------------------------------------------------------------------
Pinus radiata D. Don                                     pra
--------------------------------------------------------------------
Pinus sylvestris L.                                      psy
--------------------------------------------------------------------
Populus spp. e ibridi             alba                   pop
artificiali tra tali           canadensis
specie                           nigra
                                tremula
                                  ecc.
--------------------------------------------------------------------
Prunus avium L.                                          pav
--------------------------------------------------------------------
Pseudotsuga menziesii Franco                             pme
--------------------------------------------------------------------
Quercus cerris L.                                        qce
--------------------------------------------------------------------
Quercus ilex L.                                          qil
--------------------------------------------------------------------
Quercus petraea Liebl.                                   qpe
--------------------------------------------------------------------
Quercus pubescens Willd.                                 qpu
--------------------------------------------------------------------
Quercus robur L.                                         qro
--------------------------------------------------------------------
Quercus rubra L.                                         qru
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Quercus suber L.                                         qsu
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Robinia pseudoacacia L.                                  rps
--------------------------------------------------------------------
Tilia cordata Mill.                                      tco
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Tilia platyphyllos Scop.                                 tpl
--------------------------------------------------------------------

              - Per la decisione 1999/468/CE vedi note alle premesse.