Art. 9 (Requisiti per la commercializzazione) 1. I materiali di moltiplicazione forestale possono essere commercializzati solo se conformi ai requisiti di cui all'allegato VII. 2. Per un periodo transitorio di durata non superiore a dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2003, si possono utilizzare, per l'ammissione, precedentemente non disciplinata, dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione controllati, i risultati di prove comparative non rispondenti ai requisiti fissati nell'allegato V, purche' tali prove siano iniziate anteriormente al 1° gennaio 2003 e attestino l'elevata qualita' dei materiali di moltiplicazione provenienti dai materiali di base. 3. Nel caso in cui nuove specie e nuovi ibridi artificiali vengano successivamente aggiunti all'elenco dell'allegato I, il periodo transitorio di cui al comma 2, e' determinato secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE. 4. Alla scadenza del periodo transitorio, i risultati delle prove comparative e genetiche, previa autorizzazione della Commissione europea, richiesta dagli organismi ufficiali tramite il Ministero, possono essere utilizzati secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE.
Note all'art. 9. - Per la decisione 1999/468/CE vedi note alle premesse.