Art. 2.
             (Funzioni del Corpo forestale dello Stato).
   1.  Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali,
il  Corpo  forestale  dello  Stato  svolge  le  funzioni  di  rilievo
nazionale   assegnategli   dalle   leggi  e  dai  regolamenti,  e  in
particolare ha competenza in materia di:
   a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica
con particolare riferimento alle aree rurali e montane;
   b)  vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute
in  danno  dell'ambiente,  con  specifico riferimento alla tutela del
patrimonio  faunistico  e  naturalistico nazionale e alla valutazione
del  danno  ambientale,  nonche'  collaborazione nell'esercizio delle
funzioni  di  cui  agli  articoli  35 e 36 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300;
   c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della
detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione,
tutelati   ai   sensi   della   Convenzione   CITES   sul   commercio
internazionale  delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
firmata  a  Washington  il  3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19
dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria;
   d)   vigilanza   e  controllo  dell'attuazione  delle  convenzioni
internazionali  in  materia  ambientale,  con particolare riferimento
alla tutela delle foreste e della biodiversita' vegetale e animale;
   e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e
ambientale   e   concorso  nelle  attivita'  volte  al  rispettodella
normativa  in  materia  di  sicurezza alimentare del consumatore e di
biosicurezza in genere;
   f)   sorveglianza   delle  aree  naturali  protette  di  rilevanza
internazionale  e  nazionale  e  delle altre aree protette secondo le
modalita' previste dalla legislazione vigente;
   g)   tutela   e   salvaguardia   delle  riserve  naturali  statali
riconosciute  di importanza nazionale o internazionale, nonche' degli
altri beni destinati alla conservazione della biodiversita' animale e
vegetale;
   h)   sorveglianza   e  accertamento  degli  illeciti  commessi  in
violazione   delle   norme   in   materia   di   tutela  delle  acque
dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonche' repressione
dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
   i)  concorso  nel  monitoraggio  e nel controllo del territorio ai
fini   della   prevenzione   del   dissesto   idrogeologico,  nonche'
collaborazione  nello  svolgimento  dell'attivita'  straordinaria  di
polizia idraulica;
   l)   pubblico  soccorso  e  interventi  di  rilievo  nazionale  di
protezione  civile  su  tutto il territorio nazionale con riferimento
anche  al  concorso  con  le  regioni nella lotta attiva agli incendi
boschivi  e  allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo
del  manto  nevoso  e  previsione  del  rischio  valanghe;  attivita'
consultive e statistiche connesse;
   m)  attivita'  di  studio  connesse  alle  proprie  competenze con
particolare  riferimento  alla rilevazione qualitativa e quantitativa
delle   risorse   forestali   anche   al   fine   della  costituzione
dell'inventario  forestale  nazionale,  al  monitoraggio  sullo stato
fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento
degli  ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere
con  raccolta,  elaborazione,  archiviazione  e  diffusione dei dati;
adempimenti  connessi  alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti
di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
   n)  attivita'  di supporto al Ministero delle politiche agricole e
forestali   nella  rappresentanza  e  nella  tutela  degli  interessi
forestali  nazionali  in sede comunitaria e internazionale e raccordo
con le politiche forestali regionali;
   o)  reclutamento,  formazione  e  gestione  del proprio personale;
approvvigionamento   e  amministrazione  delle  risorse  strumentali;
divulgazione delle attivita' istituzionali ed educazione ambientale;
   p)  ogni  altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti
dello Stato.
 
          Note all'art. 2:
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 e
          successive     modificazioni     contiene     la    riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59.  In  particolare, l'art. 35
          concerne  l'istituzione del Ministero dell'ambiente e della
          tutela   del   territorio   e   l'indicazione   delle   sue
          attribuzioni.  L'art.  36,  invece,  disciplina i poteri di
          indirizzo    politico   e   di   vigilanza   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio.
              -  La  legge  19 dicembre  1975,  n.  874,  contiene la
          ratifica  e  l'esecuzione  della  convenzione sul commercio
          internazionale  delle  specie  animali e vegetali in via di
          estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973.
              -  La  legge  31 gennaio  1994,  n.  97, contiene nuove
          disposizioni per le zone montane. In particolare, l'art. 24
          (informatica  e  telematica) contiene la norma primaria che
          ha  consentito  di  istituire  il Sistema informativo della
          montagna (S.I.M.).