Art. 4 Rapporti con le regioni e con gli enti locali 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, ha facolta' di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. E' istituito il Comitato di coordinamento delle attivita' del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, e' presieduto dal Ministro medesimo ed e' composto dal capo del Corpo forestale dello Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno, e quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese. 3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio che accerti la perdita delle qualita', interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversita' biologiche presenti nelle riserve naturali indicate all'articolo 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonche' tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attivita' istituzionali del Corpo forestale dello Stato. 4. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di idonea relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione del decreto sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto puo' comunque essere adottato. Il decreto deve conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche condizioni. 5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, e' affidata agli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato. 6. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 e' trasferito alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonche' il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate lavorative. 7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato puo' chiedere di transitare, ove consentito dalle singole normative regionali e comunque nell'ambito di un contingente di unita' il cui onere corrispondente annuo a regime sia non superiore a cinque milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. La dotazione organica del Corpo forestale dello Stato e' conseguentemente ridotta in misura corrispondente alle unita' di personale che esercitano la facolta' prevista dal presente comma. 8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, e' effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 9. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003, verifica, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, le risorse finanziarie da trasferire alle singole regioni in relazione all'attuazione della presente legge. 10. Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Note all'art. 4: - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, disciplina il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici. In particolare, l'art. 11 concerne il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di alcuni uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Ispettorati agrari compartimentali e provinciali, Ispettorati regionali e dipartimentali delle foreste e vari comitati periferici). - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In particolare, l'art. 2 stabilisce i compiti della Conferenza Stato-regioni. - La legge 6 dicembre 1991, n. 394, costituisce la legge quadro sull'aree protette. In particolare, l'art. 2 contiene la classificazione delle aree naturali protette: il comma 1 riguarda i parchi nazionali, il comma 2 i parchi regionali, il comma 3 le riserve naturali. Ai sensi del presente art. 2, comma 3, "le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o piu' specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o piu' ecosistemi importanti per le diversita' biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati". - L'art. 9 della suddetta legge, invece, istituisce e disciplina l'Ente parco nazionale. - La legge 5 agosto 1978, n. 468, contiene la riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. - La legge 5 aprile 1985, n. 124, contiene alcune disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ora Ministero delle politiche agricole e forestali. Ai sensi della presente legge, l'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali (ASFD) puo' ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato (O.T.I.) e a tempo determinato (O.T.D.). Le relative assunzioni ed il trattamento giuridico-economico del suddetto personale sono regolate dalle norme privatistiche previste dal contratto collettivo nazionale per i lavoratori idraulico-forestali e da quelle sul collocamento. Il contingente massimo del personale operaio assunto a tempo indeterminato (O.T.I.) non puo' mai superare le 500 unita' per anno.