Art. 4
            Rapporti con le regioni e con gli enti locali

  1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle
politiche  agricole  e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di
rilievo  statale  di  cui  all'articolo  2  della  presente legge, ha
facolta'  di  stipulare  con  le  regioni  specifiche convenzioni per
l'affidamento  al  Corpo  forestale dello Stato di compiti e funzioni
propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo
2,  comma  1,  lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
  2.  E'  istituito  il Comitato di coordinamento delle attivita' del
Corpo   forestale   dello  Stato  e  dei  servizi  tecnici  forestali
regionali.  Il  Comitato,  i cui membri sono nominati con decreto del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, e' presieduto dal
Ministro  medesimo  ed e' composto dal capo del Corpo forestale dello
Stato  e  da  sei  membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri
dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno, e quattro
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti
del  Comitato  non  compete alcuna indennita' o compenso ne' rimborso
spese.
  3.   Ferme   restando   le   esigenze   operative,   strumentali  e
istituzionali  delle  strutture  centrali  e  periferiche  del  Corpo
forestale  dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e
per  l'esercizio  delle  funzioni  statali di cui agli articoli 1 e 2
della  presente  legge,  con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole
e   forestali  e  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  sulla  base  di  un  piano di trasferimento predisposto dai
Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della
tutela   del  territorio  che  accerti  la  perdita  delle  qualita',
interesse   e  importanza  nazionale  di  flora,  fauna,  ecosistemi,
diversita'   biologiche  presenti  nelle  riserve  naturali  indicate
all'articolo  2,  comma  3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono
trasferiti  alle  regioni  e  agli  enti  locali le riserve naturali,
nonche' tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini
dello  svolgimento  delle attivita' istituzionali del Corpo forestale
dello Stato.
  4.  Lo  schema  di  decreto  di cui al comma 3, corredato di idonea
relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge
5  agosto  1978,  n. 468, e' trasmesso alle Camere per l'acquisizione
del  parere  da  parte  delle Commissioni parlamentari competenti per
materia  e  per  le  conseguenze di carattere finanziario, da rendere
entro  trenta  giorni.  Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti
delle  Camere  una  proroga  di  venti  giorni  per l'espressione del
parere,  qualora  cio'  si renda necessario. Qualora sia concessa, ai
sensi  del  presente  comma, la proroga del termine per l'espressione
del  parere,  i  termini per l'adozione del decreto sono prorogati di
venti  giorni.  Decorso  il  termine  di trenta giorni, ovvero quello
prorogato  ai  sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni
parlamentari  abbiano  espresso i pareri di rispettiva competenza, il
decreto puo' comunque essere adottato. Il decreto deve conformarsi ai
pareri  delle  Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze
di  carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche
condizioni.
  5.  Con  il  decreto  di  cui al comma 3, la gestione delle riserve
naturali,  di  qualunque  tipologia,  ricadenti  in  tutto o in parte
all'interno  dei parchi nazionali, e' affidata agli Enti parco di cui
all'articolo  9  della  legge  6  dicembre  1991,  n. 394. I beni non
trasferiti  alle  regioni  e agli enti locali sono assegnati al Corpo
forestale dello Stato.
  6.  Con  il  medesimo  decreto di cui al comma 3 e' trasferito alle
regioni,  senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il
personale  necessario  alla  gestione dei beni trasferiti, assunto ai
sensi  della  legge  5  aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a
tempo  indeterminato,  nonche'  il personale con rapporto di lavoro a
tempo  determinato  in  servizio alla data di entrata in vigore della
presente  legge  che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto
oltre centocinquanta giornate lavorative.
  7.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il personale del Corpo forestale dello Stato puo' chiedere di
transitare,  ove  consentito  dalle  singole  normative  regionali  e
comunque  nell'ambito  di  un  contingente  di  unita'  il  cui onere
corrispondente  annuo  a regime sia non superiore a cinque milioni di
euro,  nei  ruoli  dei  servizi  tecnici  forestali della regione ove
presta  servizio.  La  dotazione  organica  del Corpo forestale dello
Stato  e'  conseguentemente  ridotta  in  misura  corrispondente alle
unita'  di personale che esercitano la facolta' prevista dal presente
comma.
  8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle
relative   risorse  finanziarie,  ivi  comprese  quelle  relative  al
personale  trasferito  in  attuazione  dei commi 6 e 7, e' effettuato
entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
con  il  decreto  di  cui  al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
  9. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, per il solo
anno  2003,  verifica,  su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari
regionali,  d'intesa  con  i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle  politiche  agricole  e  forestali,  le  risorse finanziarie da
trasferire  alle  singole  regioni  in relazione all'attuazione della
presente legge.
  10.  Restano  ferme  le  competenze  attribuite in materia di Corpo
forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento  e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione.
 
          Note all'art. 4:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
          1972,  n.  11,  disciplina  il trasferimento alle Regioni a
          statuto  ordinario delle funzioni amministrative statali in
          materia  di  agricoltura  e  foreste,  di caccia e di pesca
          nelle  acque interne e dei relativi personali ed uffici. In
          particolare,  l'art.  11  concerne  il  trasferimento  alle
          Regioni a statuto ordinario di alcuni uffici periferici del
          Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste (Ispettorati
          agrari compartimentali e provinciali, Ispettorati regionali
          e dipartimentali delle foreste e vari comitati periferici).
              -  Il  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca
          la  definizione  e  l'ampliamento  delle attribuzioni della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza    Stato-citta'    ed   autonomie   locali.   In
          particolare, l'art. 2 stabilisce i compiti della Conferenza
          Stato-regioni.
              -  La  legge  6 dicembre  1991,  n. 394, costituisce la
          legge  quadro  sull'aree protette. In particolare, l'art. 2
          contiene  la  classificazione delle aree naturali protette:
          il comma 1 riguarda i parchi nazionali, il comma 2 i parchi
          regionali,  il  comma  3  le riserve naturali. Ai sensi del
          presente  art.  2,  comma  3,  "le  riserve  naturali  sono
          costituite  da  aree  terrestri, fluviali, lacuali o marine
          che   contengono   una  o  piu'  specie  naturalisticamente
          rilevanti  della flora e della fauna, ovvero presentino uno
          o piu' ecosistemi importanti per le diversita' biologiche o
          per  la  conservazione  delle risorse genetiche. Le riserve
          naturali  possono  essere  statali o regionali in base alla
          rilevanza degli interessi in esse rappresentati".
              -  L'art.  9 della suddetta legge, invece, istituisce e
          disciplina l'Ente parco nazionale.
              -  La  legge 5 agosto 1978, n. 468, contiene la riforma
          di  alcune  norme  di  contabilita' generale dello Stato in
          materia di bilancio.
              -  La  legge  5 aprile  1985,  n.  124, contiene alcune
          disposizioni  per  l'assunzione  di manodopera da parte del
          Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste, ora Ministero
          delle  politiche  agricole  e  forestali.  Ai  sensi  della
          presente  legge,  l'ex  Azienda  di  Stato  per  le foreste
          demaniali  (ASFD) puo' ricorrere ad assunzioni di personale
          operaio  con  contratto  a tempo indeterminato (O.T.I.) e a
          tempo  determinato  (O.T.D.).  Le relative assunzioni ed il
          trattamento giuridico-economico del suddetto personale sono
          regolate  dalle  norme privatistiche previste dal contratto
          collettivo nazionale per i lavoratori idraulico-forestali e
          da  quelle  sul  collocamento.  Il  contingente massimo del
          personale  operaio  assunto  a tempo indeterminato (O.T.I.)
          non puo' mai superare le 500 unita' per anno.