Art. 5.
                       (Disposizioni finali).
   1.  Per  consentire  il  supporto alle attivita' istituzionali del
Corpo  forestale  dello  Stato  di  cui all'articolo 2 della presente
legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile
1985,  n.  124, limitatamente alle unita' di personale non trasferite
alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge.
   2.  E'  abrogato  il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad
eccezione dell'articolo 30, primo comma.
   3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997,
n.  143,  sono soppresse le parole: "ivi compresi i beni e le risorse
finanziarie,  umane,  strumentali e organizzative del Corpo forestale
dello Stato,".
   4.  All'articolo  55,  comma  8, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, l'ultimo periodo e' soppresso.
   5.  Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei
dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono
modificate,  a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali
connesse  alla  organizzazione  degli  uffici  periferici  del  Corpo
forestale  dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della
dirigenza  a livello provinciale connessa alla funzione di comandante
di  ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato  e  nei  limiti  della dotazione complessiva dei due ruoli, con
regolamento  del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro  per  la  funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge. L'adeguamento dei
posti  in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con
una  corrispondente  diminuzione  del  numero  dei  posti  nel  ruolo
direttivo  dei  funzionari,  con riferimento alle dotazioni organiche
effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario al fine
di  assicurare  l'invarianza  di  spesa  a  carico del bilancio dello
Stato.
   6.  All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n.
121,  e  successive  modificazioni,  le  parole: "dal funzionario del
Corpo  forestale dello Stato responsabile a livello provinciale" sono
sostituite dalle seguenti: "e del Corpo forestale dello Stato".
   7.  All'articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353,
dopo  le parole: "centri operativi antincendi boschivi" sono inserite
le  seguenti:  "articolabili  in  unita'  operative  territoriali  da
istituirsi con decreto del direttore generale".
   8.  All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3
aprile  2001,  n.  155,  e  ovunque  ricorrano  nel  medesimo decreto
legislativo,   le  parole:  "commissario  superiore  forestale"  sono
sostituite dalle seguenti: "vice questore aggiunto forestale".
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 6 febbraio 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 5:
              -  Per  la legge 5 aprile 1985, n. 124, si veda la nota
          precedente, relativa all'art. 4.
              -   Il  decreto  legislativo  12 marzo  1948,  n.  804,
          contiene le norme di attuazione per il ripristino del Corpo
          forestale dello Stato, in sostituzione del Real Corpo delle
          foreste,  ripristinato ai sensi del R.D.L. 6 dicembre 1943,
          n.  16-B,  allorquando  fu  sciolta  la  Milizia  nazionale
          forestale.  L'art. 30, comma 1, della presenta legge, cosi'
          come  modificato  dalla  legge 4 marzo 1958, n. 175, recita
          che   «l'Amministrazione   forestale  provvede  a  fornire,
          gratuitamente,  ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle
          guardie  ed agli allievi guardie, le divise, le calzature e
          gli  altri  capi di vestiario, nella misura e con le stesse
          modalita'  di  concessione,  stabilite in ogni tempo, per i
          corrispondenti  gradi  degli  appartenenti  al  Corpo delle
          guardie di pubblica sicurezza».
              -   Il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,
          contiene   il  conferimento  alle  regioni  delle  funzioni
          amministrative   in   materia  di  agricoltura  e  pesca  e
          riorganizzazione    dell'Amministrazione    centrale.    In
          particolare, l'art. 4, comma 1, come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              «1.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della
          legge  15  marzo  1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si
          provvede  alla  individuazione  dei  beni  e  delle risorse
          finanziarie   umane,   strumentali   e   organizzative   da
          trasferire  alle regioni, non necessari all'esercizio delle
          funzioni di competenza statale.».
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, e
          successive     modificazioni     contiene     la    riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59.  In particolare, l'art. 55,
          comma  8,  come  modificato  dalla  legge  qui  pubblicata,
          prevede:
              «8.  A  far  data  dal  1° gennaio  2000,  le  funzioni
          relative   al   settore   agroindustriale   esercitate  dal
          Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le
          inerenti   risorse,   al   Ministero   dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato.   Per  l'esercizio  delle
          funzioni  di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto
          legislativo  il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo
          forestale dello Stato.».
              -   La  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  contiene  la
          disciplina  di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri.  L'art.  17  della presente legge
          disciplina  le modalita' procedimentali per l'emanazione di
          un  regolamento  governativo.  In  particolare,  il comma 3
          concerne   i   regolamenti   da   adottarsi   con   decreto
          ministeriale.
              -   La  legge  1° aprile  1981,  n.  121  e  successive
          modificazioni     contiene     il     nuovo     ordinamento
          dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza, il riordino
          della  Polizia  di  Stato  nonche'  l'individuazione  ed il
          coordinamento  delle  Forze di polizia dello Stato (Polizia
          di  Stato,  Arma  dei  carabinieri,  Corpo della guardia di
          finanza,  Polizia  penitenziaria  e  Corpo  forestale dello
          Stato).  In  particolare,  l'art.  20,  comma secondo, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «Il  comitato e' presieduto dal prefetto ed e' composto
          dal  questore,  dal  sindaco  del  comune  capoluogo  e dal
          presidente  della  provincia,  dai  comandanti  provinciali
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo della guardia di
          finanza,  e  del  Corpo  forestale dello Stato, nonche' dai
          sindaci  degli  altri  comuni  interessati,  quando  devono
          trattarsi   questioni   riferibili   ai  rispettivi  ambiti
          territoriali.».
              -  La  legge  21 novembre  2000, n. 353, costituisce la
          legge-quadro  in  materia  di incendi boschivi. La presente
          legge  affida  al  Corpo  forestale  dello  Stato  un ruolo
          rilevante  nella  prevenzione,  repressione  e lotta attiva
          agli incendi boschivi. Gli altri soggetti istituzionalmente
          competenti in materia sono il Dipartimento della protezione
          civile,  i  Vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali.
          In  particolare,  l'art.  7, comma 5, come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «5.   Le  regioni  assicurano  il  coordinamento  delle
          operazioni   a   terra   anche   ai   fini   dell'efficacia
          dell'intervento  dei  mezzi  aerei per lo spegnimento degli
          incendi   boschivi   articolabili   in   unita'   operative
          territoriali   da  istituirsi  con  decreto  del  direttore
          generale.  A  tali  fini,  le regioni possono avvalersi del
          Corpo  forestale  dello  Stato  tramite  i centri operativi
          antincendi boschivi del Corpo medesimo.».
              -   Il  decreto  legislativo  3 aprile  2001,  n.  155,
          successivamente   modificato  dal  decreto  legislativo  28
          dicembre  2001,  n. 472, contiene il riordino dei ruoli del
          personale  direttivo  e dirigente del Corpo forestale dello
          Stato a norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
          In  particolare,  l'art.  1, comma 1, come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «1.  Nell'ambito  dei  ruoli  del  personale  del Corpo
          forestale  dello  Stato  che espleta funzioni di polizia e'
          istituito,   a   decorrere   dal   15 marzo   2001,   quale
          articolazione  della  carriera  dei  funzionari  del  Corpo
          forestale  dello  Stato,  il ruolo direttivo dei funzionari
          del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo dei
          commissari della Polizia di Stato articolato nelle seguenti
          qualifiche:
                  a) commissario    forestale,   limitatamente   alla
          frequenza del corso di formazione;
                  b) commissario capo forestale;
                  c) vice questore aggiunto forestale.».