Art. 5. (Disposizioni finali). 1. Per consentire il supporto alle attivita' istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124, limitatamente alle unita' di personale non trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge. 2. E' abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad eccezione dell'articolo 30, primo comma. 3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: "ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato,". 4. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo e' soppresso. 5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato. 6. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le parole: "dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "e del Corpo forestale dello Stato". 7. All'articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: "centri operativi antincendi boschivi" sono inserite le seguenti: "articolabili in unita' operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale". 8. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e ovunque ricorrano nel medesimo decreto legislativo, le parole: "commissario superiore forestale" sono sostituite dalle seguenti: "vice questore aggiunto forestale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 febbraio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 5: - Per la legge 5 aprile 1985, n. 124, si veda la nota precedente, relativa all'art. 4. - Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, contiene le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, in sostituzione del Real Corpo delle foreste, ripristinato ai sensi del R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16-B, allorquando fu sciolta la Milizia nazionale forestale. L'art. 30, comma 1, della presenta legge, cosi' come modificato dalla legge 4 marzo 1958, n. 175, recita che «l'Amministrazione forestale provvede a fornire, gratuitamente, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi guardie, le divise, le calzature e gli altri capi di vestiario, nella misura e con le stesse modalita' di concessione, stabilite in ogni tempo, per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza». - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contiene il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale. In particolare, l'art. 4, comma 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni contiene la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, l'art. 55, comma 8, come modificato dalla legge qui pubblicata, prevede: «8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato.». - La legge 23 agosto 1988, n. 400, contiene la disciplina di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17 della presente legge disciplina le modalita' procedimentali per l'emanazione di un regolamento governativo. In particolare, il comma 3 concerne i regolamenti da adottarsi con decreto ministeriale. - La legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni contiene il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il riordino della Polizia di Stato nonche' l'individuazione ed il coordinamento delle Forze di polizia dello Stato (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato). In particolare, l'art. 20, comma secondo, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Il comitato e' presieduto dal prefetto ed e' composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato, nonche' dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.». - La legge 21 novembre 2000, n. 353, costituisce la legge-quadro in materia di incendi boschivi. La presente legge affida al Corpo forestale dello Stato un ruolo rilevante nella prevenzione, repressione e lotta attiva agli incendi boschivi. Gli altri soggetti istituzionalmente competenti in materia sono il Dipartimento della protezione civile, i Vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali. In particolare, l'art. 7, comma 5, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi articolabili in unita' operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.». - Il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, successivamente modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, contiene il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato a norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78. In particolare, l'art. 1, comma 1, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia e' istituito, a decorrere dal 15 marzo 2001, quale articolazione della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche: a) commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; b) commissario capo forestale; c) vice questore aggiunto forestale.».