Art. 10.
                   Obiettivi indicativi regionali
  1.   La   Conferenza  unificata  concorre  alla  definizione  degli
obiettivi  nazionali  di cui all'articolo 3, comma 1 e ne effettua la
ripartizione  tra  le  regioni  tenendo  conto delle risorse di fonti
energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale.
  2.  La  Conferenza unificata puo' aggiornare la ripartizione di cui
al  comma  1 in relazione ai progressi delle conoscenze relative alle
risorse  di  fonti  energetiche  rinnovabili  sfruttabili  in ciascun
contesto  territoriale  e  all'evoluzione dello stato dell'arte delle
tecnologie di conversione.
  3.  Le regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del
consumo   di   elettricita'   da  fonti  rinnovabili  nei  rispettivi
territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.