Art. 13.
                Questioni riguardanti la partecipazione
                         al mercato elettrico
    1.  Fermo  restando  l'obbligo  di utilizzazione prioritaria e il
  diritto  alla precedenza nel dispacciamento, di cui all'articolo 3,
  comma  3,  e  all'articolo  11, comma 4, del decreto legislativo 16
  marzo  1999,  n.  79,  l'energia  elettrica  prodotta  da  impianti
  alimentati  da  fonti  rinnovabili e' immessa nel sistema elettrico
  con le modalita' indicate ai successivi commi.
    2.  Per  quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti
  di  potenza  uguale  o  superiore  a  10  MVA  alimentati  da fonti
  rinnovabili,   ad  eccezione  di  quella  prodotta  dagli  impianti
  alimentati  dalle  fonti  rinnovabili  di  cui al primo periodo del
  comma  3 e di quella ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle
  convenzioni  in  essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12
  luglio  1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992,
  n.  6/92,  nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
  elettrica  ed  il  gas  28 ottobre 1997, n. 108/1997, limitatamente
  agli  impianti  nuovi,  potenziati  o  rifatti, come definiti dagli
  articoli  1  e 4 della medesima deliberazione, essa viene collocata
  sul mercato elettrico secondo la relativa disciplina e nel rispetto
  delle  regole  di dispacciamento definite dal Gestore della rete in
  attuazione  delle  disposizioni  del  decreto  legislativo 16 marzo
  1999, n. 79.
    3.  Per  quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti
  alimentati  da  fonti  rinnovabili  di  potenza inferiore a 10 MVA,
  nonche'  da  impianti  di  potenza qualsiasi alimentati dalle fonti
  rinnovabili   eolica,   solare,   geotermica,   del   moto  ondoso,
  maremotrice  ed  idraulica,  limitatamente, per quest'ultima fonte,
  agli  impianti  ad  acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
  Gestore   della   rete  nell'ambito  delle  convenzioni  in  essere
  stipulate  ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89,
  14  novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonche' della
  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica ed il gas 28
  ottobre   1997,  n.  108/97,  limitatamente  agli  impianti  nuovi,
  potenziati  o  rifatti,  come  definiti  dagli articoli 1 e 4 della
  medesima   deliberazione,   essa  e'  ritirata,  su  richiesta  del
  produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto e' collegato.
  L'Autorita'   per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  determina  le
  modalita'  per  il ritiro dell'energia elettrica di cui al presente
  comma facendo riferimento a condizioni economiche di mercato.
    4.  Dopo  la  scadenza  delle  convenzioni di cui ai commi 2 e 3,
  l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 2 viene
  ceduta  al mercato. Dopo la scadenza di tali convenzioni, l'energia
  elettrica  di  cui  al  comma 3 e' ritirata dal gestore di rete cui
  l'impianto e' collegato, secondo modalita' stabilite dall'Autorita'
  per  l'energia  elettrica  e  il  gas, con riferimento a condizioni
  economiche di mercato.
 
          Note all'art. 13:
              - Per  il  decreto  legislativo  16 marzo  1999, n. 79,
          l'art.  3, comma 3 e l'art. 11, comma 4, vedi note all'art.
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