Art. 2.
                     Composizione e lavorazione
  1.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  al decreto legislativo
16 febbraio  1993, n. 77, e al decreto ministeriale 27 febbraio 1996,
n. 209, e successivi aggiornamenti, per la fabbricazione dei prodotti
di  cui  all'articolo  1, comma 1, possono essere utilizzati solo gli
ingredienti  elencati  all'allegato  IV  e  le  materie  prime di cui
all'allegato II.
  2.  Le  materie prime elencate all'allegato II, numeri 1, 2, 3, 4 e
5,   possono   essere   sottoposte   ai   soli  trattamenti  indicati
all'allegato III.
  3.  In  caso di mescolanza, i tenori minimi fissati nell'allegato I
per  le  diverse  specie  di  frutta sono ridotti in proporzione alle
percentuali impiegate.
  4.  I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, devono presentare un
tenore  di sostanza secca solubile, pari o superiore al 60 per cento,
eccettuati  i  prodotti  nei  quali  gli  zuccheri  sono totalmente o
parzialmente  sostituiti  da  edulcoranti.  Tuttavia,  tale tenore di
sostanza  secca  solubile,  determinata al rifrattometro, puo' essere
inferiore  al  60  per cento, ma non inferiore al 45 per cento, se il
prodotto  riporta  la  dicitura  «da  conservare  in frigorifero dopo
l'apertura»; tale dicitura non e' richiesta per i prodotti presentati
in piccole confezioni monouso.
 
          Note all'art. 2:
              -  Per  il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77,
          vedi in note alle premesse.
              -  Il  decreto  ministeriale  27 febbraio 1996, n. 209,
          reca: «Regolamento concernente la disciplina degli additivi
          alimentari   consentiti   nella   preparazione   e  per  la
          conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle
          direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE
          e n. 95/31/CE».