Art. 2. Composizione e lavorazione 1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, e al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, e successivi aggiornamenti, per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere utilizzati solo gli ingredienti elencati all'allegato IV e le materie prime di cui all'allegato II. 2. Le materie prime elencate all'allegato II, numeri 1, 2, 3, 4 e 5, possono essere sottoposte ai soli trattamenti indicati all'allegato III. 3. In caso di mescolanza, i tenori minimi fissati nell'allegato I per le diverse specie di frutta sono ridotti in proporzione alle percentuali impiegate. 4. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, devono presentare un tenore di sostanza secca solubile, pari o superiore al 60 per cento, eccettuati i prodotti nei quali gli zuccheri sono totalmente o parzialmente sostituiti da edulcoranti. Tuttavia, tale tenore di sostanza secca solubile, determinata al rifrattometro, puo' essere inferiore al 60 per cento, ma non inferiore al 45 per cento, se il prodotto riporta la dicitura «da conservare in frigorifero dopo l'apertura»; tale dicitura non e' richiesta per i prodotti presentati in piccole confezioni monouso.
Note all'art. 2: - Per il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, vedi in note alle premesse. - Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, reca: «Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE».