Art. 3. Denominazioni di vendita e altre indicazioni 1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni: a) la dicitura concernente il contenuto di frutta: «frutta utilizzata: ... grammi (g) per 100 grammi (g)» di prodotto finito, se del caso previa detrazione del peso dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi; b) la dicitura concernente il tenore di zuccheri: «zuccheri totali: ... grammi (g) per 100 grammi (g)»; la cifra indicata rappresenta il valore rifrattometrico del prodotto finito, determinato a 20 gradi centigradi con una tolleranza di piu' o meno 3 gradi rifrattometrici. Tale menzione puo' non essere riportata, nel caso in cui figura in etichettatura la tabella nutrizionale ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77. 3. Le indicazioni di cui al comma 2, figurano, a caratteri chiaramente leggibili, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita. 4. Se il tenore residuo di anidride solforosa e' superiore a 10 milligrammi per chilogrammo, la sua presenza deve essere menzionata nell'elenco degli ingredienti. 5. Le denominazioni di vendita elencate all'allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate per designarli nel commercio; tuttavia tali denominazioni di vendita possono essere utilizzate, a titolo complementare e conformemente agli usi, per designare altri prodotti che non possono essere confusi con i prodotti disciplinati dal presente decreto. 6. La denominazione di vendita e' completata dal nome del frutto o dei frutti utilizzati in ordine decrescente rispetto al loro peso. Tuttavia nel caso di prodotti ottenuti da tre o piu' frutti, l'indicazione dei frutti puo' essere sostituita dalla dicitura «frutti misti», da un'indicazione simile oppure da quella del numero dei frutti utilizzati. 7. La denominazione dei prodotti di cui all'allegato I, punto 1, preparati con le mele cotogne puo' essere accompagnata dal termine «cotognata».
Note all'art. 3: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi in note alle premesse. - L'art. 1, comma 1, del citato decreto, cosi' recita: «Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, destinati alla vendita al consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto dall'art. 17, nonche' la loro presentazione e la relativa pubblicita' sono disciplinate dal presente decreto. (Omissis).». - Per il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, vedi in note alle premesse.