Art. 5.
                              Sanzioni
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, chiunque utilizza le
denominazioni  di  vendita  dei  prodotti definiti all'allegato I per
prodotti  non  conformi  alle  caratteristiche per essi stabilite dal
presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, chiunque impiega nei
prodotti  di cui all'articolo 1, comma 1, ingredienti o materie prime
diverse da quelle consentite dall'articolo 2, comma 1, o sottopone le
materie  prime  a  trattamenti  diversi da quelli consentiti ai sensi
dell'articolo  2,  comma  2,  o  comunque viola le altre disposizioni
dell'articolo  2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e' punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
2.000 a euro 6.000.