Art. 6.
                          Norme transitorie
  1.  I  prodotti  disciplinati  dal  presente decreto, conformi alle
disposizioni  vigenti  prima  della  sua  entrata  in vigore, possono
continuare ad essere commercializzati fino all'11 luglio 2004.
  2.  I  prodotti  disciplinati  dal  presente  decreto,  etichettati
anteriormente  al  12 luglio  2004  in  conformita' alle disposizioni
vigenti  prima  della  sua  entrata  in vigore, possono continuare ad
essere commercializzati fino ad esaurimento.