IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  3 febbraio  2003,  n.  14,  ed in particolare gli
articoli 1 e 2 e l'allegato A;
  Vista  la  direttiva  n. 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre
2001,   relativa   a   determinati   tipi   di   zucchero   destinati
all'alimentazione umana;
  Visto  li decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
  Considerato  che  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
ha  espresso  il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 febbraio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari  esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute,  delle  politiche  agricole  e  forestali  e  per  gli affari
regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  si  applica  ai  tipi di zucchero di cui
all'allegato I, destinati all'alimentazione umana.
  2.  Il  presente  decreto non si applica allo zucchero impalpabile,
allo zucchero candito e allo zucchero in pani.
 
          Avvertenza:
              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazioni  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2002».
              Gli  articoli 1,  2  e  l'allegato A della citata legge
          cosi' recitano:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso tale termine, i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 e 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
          fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
          tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute.».
              «Art.  2.  (Principi e criteri direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti  dalle disposizioni di cui al
          capo  II  ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
          da  attuare  nonche'  a  quelli,  per  quanto  compatibili,
          contenuti  nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
          successive  modificazioni,  i  decreti  legislativi  di cui
          all'art.  1  sono  informati ai seguenti principi e criteri
          direttivi generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono  all'attuazione  dei  decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,   sono   introdotte   le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie
          oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
          semplificazione amministrativa;
                c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni   contenute   nei  decreti  legislativi,  sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda fino a 103.291
          euro  e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano  o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
          protetti.  In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
          alternativa  all'arresto  per le infrazioni che espongano a
          pericolo   o   danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena
          dell'arresto   congiunta   a  quella  dell'ammenda  per  le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore  a  103  euro  e  non superiore a 103.291 euro e'
          prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
          pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni   sopra   indicate  sono  determinate  nella  loro
          entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
          patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
          alla  persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
          caso    sono   previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
          violazioni  omogenee  e  di pari offensivita' rispetto alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi
          di  attuazione  delle  direttive;  alla relativa copertura,
          nonche'  alla  copertura delle minori entrate eventualmente
          derivanti  dall'attuazione  delle  direttive, in quanto non
          sia  possibile  fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
          competenti  amministrazioni, si provvede a carico del fondo
          di  rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
          n.  183,  per  un  ammontare  non superiore a 50 milioni di
          euro;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia'  attuate  con  legge  o decreto
          legislativo  si  procede,  se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
          nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina  sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
          direttive  medesime,  tenuto  anche  conto  delle eventuali
          modificazioni   comunque   intervenute   fino   al  momento
          dell'esercizio della delega;
                g) quando    si    verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze  fra  amministrazioni  diverse  o comunque siano
          coinvolte  le competenze di piu' amministrazioni statali, i
          decreti   legislativi   individuano,   attraverso  le  piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',   differenziazione   e   adeguatezza  e  le
          competenze  delle  regioni e degli altri enti territoriali,
          le  procedure  per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
          decisionali,  la  trasparenza,  la celerita', l'efficacia e
          l'economicita'   nell'azione  amministrativa  e  la  chiara
          individuazione dei soggetti responsabili.
          Allegato  A  (Articolo  1,  commi 1 e 3)     2001/82/CE del
          Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 6 novembre 2001,
          recante   un  codice  comunitario  relativo  ai  medicinali
          veterinari (14);
              2001/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 novembre  2001, recante un codice comunitario relativo ai
          medicinali per uso umano;
              2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa
          a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  la  peste  suina
          classica;
              2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 dicembre  2001,  che  modifica la direttiva 94/57/CE del
          Consiglio  relativa  alle  disposizioni e alle norme comuni
          per  gli  organi che effettuano le ispezioni e le visite di
          controllo  delle  navi  e per le pertinenti attivita' delle
          amministrazioni marittime (15);
              2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 gennaio  2002,  che modifica la direttiva 85/611/CEE del
          Consiglio  concernente  il coordinamento delle disposizioni
          legislative,  regolamentari ed amministrative in materia di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari  (OICVM)  al fine di regolamentare le societa' di
          gestione ed i prospetti semplificati (16);
              2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 gennaio  2002,  che modifica la direttiva 85/611/CEE del
          Consiglio  concernente  il coordinamento delle disposizioni
          legislative,  regolamentari ed amministrative in materia di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;
              2001/111/CE   del   Consiglio,  del  20 dicembre  2001,
          relativa   a   determinati   tipi   di  zucchero  destinati
          all'alimentazione umana;
              2001/113/CE   del   Consiglio,  del  20 dicembre  2001,
          relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e
          alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana;
              2001/114/CE   del   Consiglio,  del  20 dicembre  2001,
          relativa  a  taluni tipi di latte conservato parzialmente o
          totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
              2001/115/CE  del  Consiglio,  del 20 dicembre 2001, che
          modifica  la  direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare,
          modernizzare  e  armonizzare  le  modalita' di fatturazione
          previste in materia di IVA;
              2002 /10/CE  del  Consiglio,  del 12 febbraio 2002, che
          modifica  la  direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e
          la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le
          aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;
              2002/12/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 marzo  2002,  che  modifica  la  direttiva 79/267/CEE del
          Consiglio  per  quanto  riguarda il margine di solvibilita'
          delle imprese di assicurazione sulla vita (18);
              2002/13/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 marzo  2002,  che  modifica  la  direttiva 73/239/CEE del
          Consiglio  per  quanto  riguarda il margine di solvibilita'
          delle   imprese   di   assicurazione   nei   rami   diversi
          dall'assicurazione sulla vita (19);
              2002/38/CE   del  Consiglio,  del  7 maggio  2002,  che
          modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto
          riguarda   il   regime   di  imposta  sul  valore  aggiunto
          applicabile  ai servizi di radiodiffusione e di televisione
          e  a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici
          (20);
              2002/46/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10 giugno  2002,  per  il ravvicinamento delle legislazioni
          degli Stati membri relative agli integratori alimentari;
              2002/53/CE  del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
          al  catalogo  comune  delle varieta' delle specie di piante
          agricole (21);
              2002/54/CE  del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
          alla  commercializzazione  delle  sementi  di  barbabietole
          (22);
              2002/55/CE  del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
          alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (23);
              2002/56/CE  del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
          alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (24);
              2002/57/CE  del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
          alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose
          e da fibra (25);
              2002/60/CE  del  Consiglio, del 27 giugno 2002, recante
          disposizioni  specifiche per la lotta contro la peste suina
          africana  e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per
          quanto  riguarda  la  malattia  di Teschen e la peste suina
          africana;
              2002/68/CE  del  Consiglio,  del  19 luglio  2002,  che
          modifica    la    direttiva    2002/57/CE   relativa   alla
          commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
          fibra.».
              -   La   direttiva  del  Consiglio  n.  2001/111/CE  e'
          pubblicata in GUCE n. L 010 del 12 gennaio 2002.
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca:
          «Attuazione   delle   direttive  89/395/CEE  e  89/396  CEE
          concernenti   l'etichettatura,   la   presentazione   e  la
          pubblicita' dei prodotti alimentari».
              -  Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          «Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali».
              - L'art. 2, comma 3, del citato decreto cosi' recita:
              (Omissis).
              Art.   2,   comma 3.  La  Conferenza  Stato-regioni  e'
          obbligatoriamente  sentita in ordine agli schemi di disegni
          di  legge  e  di  decreto  legislativo o di regolamento del
          Governo  nelle  materie di competenza delle regioni o delle
          province  autonome  di Trento e di Bolzano che si pronunzia
          entro  venti  giorni; decorso tale termine, i provvedimenti
          recanti  attuazione  di  direttive comunitarie sono emanati
          anche  in  mancanza  di  detto  parere.  Resta fermo quanto
          previsto  in  ordine  alle  procedure di approvazione delle
          norme  di  attuazione degli statuti delle regioni a statuto
          speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
              (Omissis).