Art. 2.
Denominazioni di vendita e altre indicazioni
1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:
a) i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono recare, in
aggiunta alla denominazione obbligatoria, altre specificazioni usuali
a condizione che siano tali da non indurre in errore il consumatore
sulla natura e sulla identita' del prodotto, quale la specificazione
«semolato» per i prodotti di cui all'allegato I, punti 2 e 3;
b) il termine «bianco» puo' essere utilizzato per:
1) lo zucchero liquido il cui colore della soluzione non superi
le venticinque unita' ICUMSA, determinate secondo il metodo di cui
all'allegato II, lettera c);
2) lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero
invertito il cui contenuto di ceneri conduttimetriche non sia
superiore allo 0,1 per cento e la cui colorazione della soluzione non
superi le venticinque unita' ICUMSA, determinate secondo il metodo di
cui all'allegato II, lettera c);
c) l'etichettatura deve indicare il contenuto di sostanza secca e
di zucchero invertito per lo zucchero liquido, lo zucchero liquido
invertito e lo sciroppo di zucchero invertito;
d) l'etichettatura deve recare il termine «cristallizzato» per lo
sciroppo di zucchero invertito che contiene cristalli nella
soluzione;
e) sui prodotti preconfezionati di peso inferiore a 20 grammi,
non occorre indicare la quantita' netta;
f) lo zucchero di fabbrica, lo zucchero bianco, lo zucchero
raffinato e lo zucchero bianco raffinato possono essere posti in
vendita o somministrati solo se preconfezionati. Sulle bustine, salvo
quanto previsto alla lettera e), puo' essere riportata la sola
denominazione di vendita;
g) i prodotti di cui ai punti 7 e 8 dell'allegato I, se
contengono fruttosio in quantita' superiore al 5 per cento in
rapporto alla sostanza secca, nel rispetto della loro denominazione e
in quanto ingredienti, sono etichettati rispettivamente come
«sciroppo di glucosio-fruttosio» o «sciroppo di fruttosio-glucosio»,
e «sciroppo disidratato di glucosio-fruttosio» o «sciroppo
disidratato di fruttosio-glucosio» a seconda che prevalga la
componente glucosio o fruttosio.
3. Le denominazioni di vendita indicate all'allegato I sono
riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono
utilizzate nel commercio per designare i prodotti stessi. La
denominazione di cui al punto 2 dell'allegato I puo' essere anche
utilizzata per designare il prodotto di cui al punto 3 del medesimo
allegato.
Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
vedi note alle premesse.
- L'art. 1, comma 1, del citato decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. L'etichettatura
dei prodotti alimentari, destinati alla vendita al
consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto
previsto dall'art. 17, nonche' la loro presentazione e la
relativa pubblicita' sono disciplinate dal presente
decreto».