Art. 4.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le
denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I per
prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal
presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e' assoggettato alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 2.000 a euro 6.000.