Art. 5.
                          Norme transitorie
  1.  Gli  zuccheri  di  cui  all'articolo 1,  comma 1, conformi alle
disposizioni  vigenti  prima  della  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto, possono continuare ad essere commercializzati fino
all'11 luglio 2004.
  2.   Gli  zuccheri  di  cui  all'articolo 1,  comma 1,  etichettati
anteriormente  al  12 luglio  2004  in  conformita' alle disposizioni
vigenti  prima  della data di entrata in vigore del presente decreto,
possono continuare ad essere commercializzati sino ad esaurimento.