Art. 5.
Norme transitorie
1. Gli zuccheri di cui all'articolo 1, comma 1, conformi alle
disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati fino
all'11 luglio 2004.
2. Gli zuccheri di cui all'articolo 1, comma 1, etichettati
anteriormente al 12 luglio 2004 in conformita' alle disposizioni
vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
possono continuare ad essere commercializzati sino ad esaurimento.