Art. 2. Disposizioni normative di coordinamento 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 39, terzo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: «Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica sono archiviate nella stessa forma. Le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica. Il luogo di archiviazione delle stesse puo' essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio dello Stato assicura, per finalita' di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, ivi compresi i certificati destinati a garantire l'autenticita' dell'origine e l'integrita' delle fatture emesse in formato elettronico, di cui all'art. 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.»; b) all'art. 52, il quarto comma e' sostituito dal seguente: «L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.».
Note all'art. 2: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota alle premesse. Il testo vigente dell'art. 39, comma 3, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 39. (Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti). - 1-2 (Omissis). 3. I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettini di cui all'art. 32, devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita' previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente (160). I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. «Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica sono archiviate nella stessa forma. Le fatture elettroniche consegnate o spedite, in copia. sotto forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica. Il luogo di archiviazione delle stesse puo' essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio dello Stato assicura, per finalita' di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, ivi compresi i certificati destinati a garantire l'autenticita' dell'origine e l'integrita' delle fatture emesse in formato elettronico di cui all'art. 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico»