Art. 2.
               Disposizioni normative di coordinamento
  1.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'art.  39,  terzo  comma, sono aggiunti i seguenti periodi:
«Le  fatture  elettroniche  trasmesse o ricevute in forma elettronica
sono   archiviate   nella   stessa  forma.  Le  fatture  elettroniche
consegnate  o  spedite  in  copia sotto forma cartacea possono essere
archiviate  in  forma  elettronica.  Il  luogo di archiviazione delle
stesse puo' essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo
stesso  esista  uno  strumento  giuridico che disciplini la reciproca
assistenza.   Il   soggetto  passivo,  residente  o  domiciliato  nel
territorio   dello   Stato  assicura,  per  finalita'  di  controllo,
l'accesso  automatizzato  all'archivio  e  che tutti i documenti ed i
dati  in  esso  contenuti,  ivi  compresi  i  certificati destinati a
garantire  l'autenticita'  dell'origine  e l'integrita' delle fatture
emesse  in  formato  elettronico,  di cui all'art. 21, comma 3, siano
stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.»;
    b) all'art.  52,  il  quarto  comma  e'  sostituito dal seguente:
«L'ispezione  documentale  si  estende  a  tutti  i  libri, registri,
documenti  e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione
non  sono  obbligatorie,  che  si trovano nei locali in cui l'accesso
viene   eseguito,   o   che   sono   comunque   accessibili   tramite
apparecchiature informatiche installate in detti locali.».
 
          Note all'art. 2:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota alle premesse.
              Il testo vigente dell'art. 39, comma 3, come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  39.  (Tenuta  e conservazione dei registri e dei
          documenti). - 1-2 (Omissis).
              3. I registri previsti dal presente decreto, compresi i
          bollettini di cui all'art. 32, devono essere tenuti a norma
          dell'art.    2219    del    codice    civile   e   numerati
          progressivamente  in ogni pagina, in esenzione dall'imposta
          di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o
          tabulati  di  macchine  elettrocontabili  secondo modalita'
          previamente  approvate  dall'Amministrazione finanziaria su
          richiesta del contribuente (160).
              I   contribuenti  hanno  facolta'  di  sottoporre  alla
          numerazione  e  alla bollatura un solo registro destinato a
          tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25,
          a   condizione   che   nei   registri   previsti   da  tali
          articoli siano  indicati,  per  ogni singola annotazione, i
          numeri  della  pagina  e  della  riga  della corrispondente
          annotazione nell'unico registro numerato e bollato.
              I  registri,  i  bollettari,  gli schedari e i tabulati
          nonche'  le  fatture,  le  bollette  doganali  e  gli altri
          documenti  previsti  dal  presente  decreto  devono  essere
          conservati  a  norma  dell'art.  22, decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
              «Le  fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma
          elettronica  sono archiviate nella stessa forma. Le fatture
          elettroniche  consegnate  o  spedite, in copia. sotto forma
          cartacea possono essere archiviate in forma elettronica. Il
          luogo  di archiviazione delle stesse puo' essere situato in
          un  altro  Stato, a condizione che con lo stesso esista uno
          strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.
          Il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio
          dello Stato assicura, per finalita' di controllo, l'accesso
          automatizzato  all'archivio  e  che  tutti i documenti ed i
          dati   in   esso  contenuti,  ivi  compresi  i  certificati
          destinati   a   garantire   l'autenticita'  dell'origine  e
          l'integrita' delle fatture emesse in formato elettronico di
          cui  all'art.  21, comma 3, siano stampabili e trasferibili
          su altro supporto informatico»