Art. 2. Funzioni e compiti dello Stato 1. Sono riservati allo Stato i seguenti compiti: a) riconoscimento e sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; b) accordi interprofessionali di dimensione nazionale; c) prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; d) raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, anche ai fini del Sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari; e) ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali. 2. Lo Stato svolge altresi' compiti di sola disciplina generale e coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varieta' vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversita' vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale oltre le 12 miglia; specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.: «3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformita' alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.».