Art. 2.
                   Funzioni e compiti dello Stato
  1. Sono riservati allo Stato i seguenti compiti:
    a) riconoscimento  e  sostegno  delle  unioni, delle associazioni
nazionali e degli organismi nazionali di certificazione;
    b) accordi interprofessionali di dimensione nazionale;
    c) prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel
commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario;
    d) raccolta,  elaborazione  e diffusione di dati e informazioni a
livello  nazionale,  anche ai fini del Sistema statistico nazionale e
del rispetto degli obblighi comunitari;
    e) ricerca  e  sperimentazione,  svolte  da istituti e laboratori
nazionali.
  2.  Lo  Stato svolge altresi' compiti di sola disciplina generale e
coordinamento    nazionale   nelle   seguenti   materie:   scorte   e
approvvigionamenti  alimentari;  tutela  della  qualita' dei prodotti
agroalimentari;  educazione  alimentare  di  carattere non sanitario;
importazione  ed  esportazione  dei  prodotti  agricoli  e alimentari
nell'ambito  della  normativa  vigente; interventi di regolazione dei
mercati;  regolazione  delle sementi e materiale di propagazione, del
settore  fitosanitario  e  dei  fertilizzanti;  registri  di varieta'
vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi
da  seme;  salvaguardia  e  tutela  delle  biodiversita'  vegetali  e
animali,  dei rispettivi patrimoni genetici; impiego di biotecnologie
innovative nel settore agroalimentare; gestione delle risorse ittiche
marine  di  interesse nazionale oltre le 12 miglia; specie cacciabili
ai  sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n.
157.
 
          Nota all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 18 della
          legge  11 febbraio  1992,  n.  157 (Norme per la protezione
          della   fauna   selvatica   omeoterma  e  per  il  prelievo
          venatorio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio
          1992, n. 46, S.O.:
                «3.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste,  d'intesa  con  il Ministro dell'ambiente, vengono
          recepiti  i  nuovi  elenchi delle specie di cui al comma 1,
          entro    sessanta    giorni    dall'avvenuta   approvazione
          comunitaria  o  dall'entrata  in  vigore  delle convenzioni
          internazionali.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su  proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
          d'intesa  con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto
          nazionale   per  la  fauna  selvatica,  dispone  variazioni
          dell'elenco  delle  specie  cacciabili  in conformita' alle
          vigenti    direttive   comunitarie   e   alle   convenzioni
          internazionali    sottoscritte,    tenendo    conto   della
          consistenza delle singole specie sul territorio.».