Art. 3.
                    Attribuzioni agli enti locali
  1. In  attuazione  del  principio  di  sussidiarieta',  la  Regione
normalmente   provvede  ad  organizzare  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative  in  materia,  attraverso  l'attribuzione delle stesse
alle  Province,  ai  Comuni ed alle Comunita' montane o ad altri Enti
locali  e funzionali fermo restando il potere di disciplina generale,
coordinamento e programmazione della Regione.