Art. 3. Attribuzioni agli enti locali 1. In attuazione del principio di sussidiarieta', la Regione normalmente provvede ad organizzare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia, attraverso l'attribuzione delle stesse alle Province, ai Comuni ed alle Comunita' montane o ad altri Enti locali e funzionali fermo restando il potere di disciplina generale, coordinamento e programmazione della Regione.