Art. 4. Trasferimento delle risorse alla Regione 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Regione, si provvede alla individuazione dei beni, delle risorse umane, strumentali e organizzative da trasferire alla Regione, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso non necessari all'esercizio di funzioni di competenza statale. 2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresi' le risorse finanziarie da trasferire secondo le modalita' previste dallo Statuto. 3. Il personale individuato sulla base del decreto di cui al comma 1 e' inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale o, eventualmente, degli Enti locali destinatari delle funzioni con effetto dalla data di trasferimento. Fino all'emanazione della legge regionale che fissa le modalita' di inquadramento, allo stesso si applicano le norme di stato giuridico e di trattamento economico vigenti presso l'Amministrazione di provenienza.