Art. 4.
              Trasferimento delle risorse alla Regione
  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
adottare  entro  120  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente decreto, sentita la Regione, si provvede alla individuazione
dei  beni,  delle  risorse  umane,  strumentali  e  organizzative  da
trasferire  alla  Regione,  ivi  compresa  la  cessione dei contratti
ancora in corso non necessari all'esercizio di funzioni di competenza
statale.
  2.  Il  decreto  di  cui  al  comma 1 individua altresi' le risorse
finanziarie   da  trasferire  secondo  le  modalita'  previste  dallo
Statuto.
  3.  Il personale individuato sulla base del decreto di cui al comma
1   e'   inquadrato   nei  ruoli  dell'Amministrazione  regionale  o,
eventualmente,  degli  Enti  locali  destinatari  delle  funzioni con
effetto  dalla data di trasferimento. Fino all'emanazione della legge
regionale  che  fissa  le  modalita' di inquadramento, allo stesso si
applicano  le  norme  di  stato  giuridico e di trattamento economico
vigenti presso l'Amministrazione di provenienza.