IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni  per  la  razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico  alle  imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c)
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003;
  Sentita  la  Conferenza  permanente  tra  Stato, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(Nota n. 774085 del 15 settembre 2003);

                               Adotta


                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                      Ripartizione stanziamenti

  1.  Gli  stanziamenti  previsti  dal comma 1 dell'articolo 12 della
legge  12  dicembre  2002, n. 273, sono percentualmente ripartiti nel
modo seguente:
    a) per   le   finalita'   di   riorganizzazione  della  capacita'
produttiva   del  settore,  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  2
dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273: 65%;
    b) per le finalita' di miglioramento del collegamento fra domanda
e  offerta, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273: 10%;
    c) per  le  finalita' di rilocalizzazione, di cui alla lettera c)
del  comma  2  dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273:
15%;
    d) per  le  finalita'  di  innovazione  tecnologica,  di cui alla
lettera d) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002,
n. 273: 10%.
  2.   Eventuali  disponibilita'  residue  sul  singolo  stanziamento
riservato  per  ciascuna delle predette finalita', sono redistribuite
proporzionalmente  alle  esigenze che si manifestano per le rimanenti
finalita'.
  3.   A   conclusione   dell'istruttoria   per  la  concessione  dei
contributi,  in  caso  di  impossibilita'  a  soddisfare le richieste
pervenute,  si  operano riduzioni in misura proporzionale all'entita'
del   contributo   spettante  a  ciascuna  impresa  con  la  seguente
procedura:
    a) prima  fase  - e' stabilito un limite massimo di contribuzione
pari  a  euro  duemilionicinquecentomila  per  ciascun  soggetto  che
realizzi un programma di distruzione degli impianti, con la riduzione
dei contributi risultanti superiori al predetto limite massimo;
    b) seconda   fase   -   qualora   lo  stanziamento  fosse  ancora
insufficiente  a soddisfare tutte le richieste, si provvede a ridurre
i contributi nei confronti di tutte le imprese istanti.
  4. In   ogni  caso,  la  singola  impresa  non  puo'  usufruire  di
contributi complessivamente superiori a tre milioni di euro.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla promulgazione delle leggi,sull'emanazione dei decreti
          del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
          ufficiali  della  Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione   nella   GazzettaUfficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  12  della  legge
          12 dicembre  2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa
          privata e lo sviluppo della concorrenza):
              «Art.  12  (Incentivi per il settore delle fonderie). -
          1.   Ai   fini  della  realizzazione  di  un  programma  di
          razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di
          acciaio  e'  autorizzato lo stanziamento di 11.900.000 euro
          per  l'anno  2002  e  di 13.500.000 euro per ciascuno degli
          anni 2003 e 2004.
              2.  Il  programma  di  cui  al  comma 1 e' diretto, nel
          rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di
          Stato, al perseguimento delle seguenti finalita':
                a) promuovere   una   migliore  qualificazione  della
          produzione,  anche  attraverso  la  riorganizzazione  della
          capacita' produttiva e lo sviluppo di condizioni favorevoli
          alla  sua  concentrazione nelle imprese che presentano piu'
          elevati livelli di competitivita';
                b) favorire  migliori  forme  di  collegamento tra la
          domanda e l'offerta;
                c) favorire  la rilocalizzazione delle imprese per le
          quali  sussistano problemi di compatibilita' ambientale con
          il  territorio  in cui sono situati i loro stabilimenti, in
          base  a  quanto  stabilito dal decreto legislativo 4 agosto
          1999,  n  372,  recante attuazione della direttiva 96/61/CE
          relativa    alla    prevenzione   e   riduzione   integrate
          dell'inquinamento;
                d) favorire   l'innovazione  tecnologica  volta  alla
          riduzione   delle   fonti   inquinanti  e  all'aumento  del
          risparmio energetico.
              3. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  sono  definiti  le  modalita'  e i criteri per la
          realizzazione del programma di cui al comma 1.
              4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,   come  determinato  dal  comma  1,  si  provvede
          mediante   corrispondenre   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2002-2004,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero delle attivita' produttive.».
              - Si  trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sott'ordinate  al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art. 12 della legge 12 dicembre 2002,
          n. 273, e' riportato nelle note alle premesse.