Art. 3.

                 Collegamento tra domanda e offerta

  1. Vengono  incentivati  programmi  di  informatizzazione  volti al
miglioramento    dei   rapporti   commerciali   tra   produttori   ed
utilizzatori,  anche  al  fine  di favorire e accelerare lo scambio e
l'acquisizione automatica delle informazioni.
  2.  E' stabilito un contributo a fondo perduto nella misura del 70%
delle  spese  ammissibili  nei limiti della normativa comunitaria sul
«de minimis», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione
del 12 gennaio 2001.
  3.  Le  spese  ammissibili  a  contributo  sono  quelle  effettuate
successivamente  alla  data  di  presentazione della domanda, purche'
regolarmente  fatturate  al soggetto istante e riferite alle seguenti
tipologie di costo:
    a) hardware  e  software  per  le  finalita' specifiche di cui al
progetto;
    b) creazione    di    directories    elettroniche,   sistemi   di
classificazione e ricerca dei dati;
    c) costi  iniziali per reti ed interconnessione, per la sicurezza
delle  transazioni,  per  firma  digitale  e per sistemi di pagamento
elettronico;
    d) hardware e software per sistemi di prototipazione rapida;
    e) hardware e software per la simulazione dei sistemi di colata e
di  alimentazione  e la ricerca di eventuali difetti sulle produzioni
di fonderia;
    f)  sistemi  per  la  lettura  del  disegno  tridimensionale  e i
relativi collegamenti con la prototipazione;
    g) hardware e software per l'identificazione del getto durante il
ciclo produttivo;
    h) hardware  e  software per la rilevazione delle difettologie di
prodotto;
    i) spese  per  studi  di  fattibilita'  e/o  analisi dei progetti
finalizzati  alla  riduzione  dell'impatto  ecologico  e al risparmio
energetico.
  4.  Non  sono  ammissibili  le spese per le dotazioni e le spese di
gestione.
  5.  Il termine per la realizzazione dell'investimento e' fissato al
31 dicembre 2004.
 
          Nota all'art. 3:
              -  La  normativa comunitaria sul «de minimis» di cui al
          regolamento   (CE)   n.   69/2001   della  Commissione  del
          12 gennaio 2001, e' stato pubblicata nella G.U.C.E. L 10/30
          del 3 gennaio 2001.