Art. 3. Collegamento tra domanda e offerta 1. Vengono incentivati programmi di informatizzazione volti al miglioramento dei rapporti commerciali tra produttori ed utilizzatori, anche al fine di favorire e accelerare lo scambio e l'acquisizione automatica delle informazioni. 2. E' stabilito un contributo a fondo perduto nella misura del 70% delle spese ammissibili nei limiti della normativa comunitaria sul «de minimis», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. 3. Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda, purche' regolarmente fatturate al soggetto istante e riferite alle seguenti tipologie di costo: a) hardware e software per le finalita' specifiche di cui al progetto; b) creazione di directories elettroniche, sistemi di classificazione e ricerca dei dati; c) costi iniziali per reti ed interconnessione, per la sicurezza delle transazioni, per firma digitale e per sistemi di pagamento elettronico; d) hardware e software per sistemi di prototipazione rapida; e) hardware e software per la simulazione dei sistemi di colata e di alimentazione e la ricerca di eventuali difetti sulle produzioni di fonderia; f) sistemi per la lettura del disegno tridimensionale e i relativi collegamenti con la prototipazione; g) hardware e software per l'identificazione del getto durante il ciclo produttivo; h) hardware e software per la rilevazione delle difettologie di prodotto; i) spese per studi di fattibilita' e/o analisi dei progetti finalizzati alla riduzione dell'impatto ecologico e al risparmio energetico. 4. Non sono ammissibili le spese per le dotazioni e le spese di gestione. 5. Il termine per la realizzazione dell'investimento e' fissato al 31 dicembre 2004.
Nota all'art. 3: - La normativa comunitaria sul «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, e' stato pubblicata nella G.U.C.E. L 10/30 del 3 gennaio 2001.