Art. 4.

                   Rilocalizzazione delle imprese

  1.  Sono  incentivati  i  programmi  di  quelle imprese che, previa
chiusura  del  vecchio  sito  produttivo, provvedono al trasferimento
presso  un  nuovo sito o presso una unita' di fonderia gia' esistente
degli  impianti  e  macchinari appartenenti al ciclo produttivo della
fonderia.
  2.  Il  contributo  viene  riconosciuto  alle  imprese in accertate
situazioni  di  incompatibilita'  ambientale,  a  condizione  che  la
rilocalizzazione non comporti aumento di capacita' produttiva.
  3.  La  misura del contributo e' stabilita in ragione del 70% delle
spese  ammissibili  nei  limiti  della  normativa comunitaria sul «de
minimis», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del
12 gennaio 2001.
  4. Sono  ritenute  ammissibili  le spese strettamente connesse alle
operazioni di smontaggio, trasporto e montaggio degli impianti.
  5.  Non sono ammesse le spese imputabili a commesse interne nonche'
spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
  6.   Il   termine   per   la   realizzazione   dei   programmi   di
rilocalizzazione e' fissato al 31 dicembre 2004.