Art. 5.

                       Innovazione tecnologica

  1. Per gli interventi diretti alla riduzione delle fonti inquinanti
ed  all'aumento del risparmio energetico, sono applicate le procedure
di cui all'articolo 14, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n.
46.  A  tal  fine  viene  applicata  la  procedura  a  bando prevista
dall'articolo  11  della  direttiva  del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  del 16 gennaio 2001, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  n. 79 del 4 aprile
2001,  per l'agevolazione di programmi relativi a progetti pilota con
elevato   grado  di  diffusione  dei  risultati  per  il  settore  di
interesse.  La  priorita'  del  programma  e'  altresi'  valutata  in
relazione al grado di aggregazione delle imprese interessate.
  2.  Il  termine  per  la  realizzazione  dei  singoli  programmi e'
stabilito al 31 dicembre 2004.
 
          Nota all'art. 5:
              - Si  trascrive  il  testo del comma primo dell'art. 14
          della  legge  17 febbraio  1982,  n.  46  (Interventi per i
          settori dell'economia di rilevanza nazionale):
              «Art.  14.  -  Presso  il Ministero dell'industria, del
          commercio   e   dell'artigianato  e'  istituito  il  "Fondo
          speciale  rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo
          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
          dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.».
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 11 della direttiva
          del    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato  del  16  gennaio  2001  (Direttiva per la
          concessione  delle agevolazioni del fondo speciale rotativo
          per  l'innovazione  tecnologica  di  cui  all'art. 14 della
          legge 17 febbraio 1982, n. 46):
              «Art.   11   (Riserva   per  programmi  di  particolare
          rilevanza).  1.  Una  quota  non  superiore al 30 per cento
          delle  disponibilita' complessive del fondo di ciascun anno
          puo' essere utilizzata per l'incentivazione di programmi di
          cui  all'art.  2  di  rilevante  interesse  per lo sviluppo
          tecnologico  e  produttivo  del  Paese  ovvero  riferiti  a
          sistemi   produttivi   locali   omogenei   o   a  distretti
          industriali.
              2.  Con  appositi  bandi,  da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale,     emanati     annualmente     dal    Ministero
          dell'industria,  commercio e dell'artigianato previo parere
          del   Comitato   tecnico,  sono  individuati  le  tematiche
          tecnologiche  e territoriali di intervento, gli obiettivi e
          i  criteri  di  selezione  dei  programmi di cui al comma 1
          nonche'  i  termini  per  la  presentazione dei progetti di
          massima.
              3.   Il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, previo parere del Comitato tecnico, sulla
          base  dei  criteri  di  selezione  di  cui al comma 2 e nei
          limiti  delle  disponibilita' risultanti dalla quota di cui
          al  comma  1,  seleziona  i progetti di massima ammissibili
          dandone comunicazione ai soggetti proponenti ammessi per la
          presentazione del programma definitivo.
              4.   L'istruttoria   e  la  valutazione  dei  programmi
          definitivi,  la  concessione e l'erogazione dei benefici di
          cui  all'art.  4  avviene  secondo le modalita' e i termini
          fissati dagli articoli 5, 7, 8 e 9 del presente decreto.».