Art. 2.
       Organizzazione e funzionamento del ruolo dei dirigenti
  1.  Il ruolo dei dirigenti e' tenuto a cura di ogni amministrazione
secondo  principi  di  trasparenza e completezza dei dati, nonche' di
pertinenza   e   non  eccedenza  dei  medesimi,  nel  rispetto  delle
disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soli fini della predisposizione
e  della  tenuta  dei  ruoli  i  dirigenti sono inquadrati e ordinati
secondo   il   criterio  dell'anzianita'  maturata  nella  fascia  di
appartenenza,  fatto  salvo  quanto  previsto  per  la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n.
343.  L'anzianita'  e'  determinata  dalla decorrenza giuridica della
nomina rispettivamente nella prima e nella seconda fascia. In caso di
pari  anzianita'  nella  prima fascia, la posizione e' determinata in
base  all'anzianita'  maturata  nella  seconda  fascia.  In  caso  di
parita',  dalla  data di accesso nella pubblica amministrazione ed in
caso di ulteriore parita' dalla maggiore eta'.
  3. Per ogni dirigente inquadrato nel ruolo sono inseriti i seguenti
dati:
      a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
      b) data  di  inquadramento  nella  fascia  di appartenenza o in
quella inferiore, ove necessario;
      c) data di primo inquadramento nell'amministrazione;
      d) incarichi  conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4,
del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165; per ogni incarico
devono essere indicati la decorrenza e il termine di scadenza.
  4.  I  dati  riguardanti  i  dirigenti  inquadrati  nei  ruoli sono
trasmessi   dalle  amministrazioni  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica,  che  provvede  all'inserimento  e  all'aggiornamento della
banca dati prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  e  ne  assicura la consultabilita' via Internet, nel
rispetto  delle  disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
 
          Note all'art. 2:
              - Per  il  decreto  legislativo  n. 196/2003, vedi note
          alle premesse.
              - Per  il  decreto  legislativo  n. 343/2003, vedi note
          all'art. 1.
              - Per  il testo dell'art. 19 del decreto legislativo n.
          165/2001, vedi nota all'art. 1.
              - Per  il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n.
          165/2001, vedi nota alle premesse.