Art. 3.
         Modalita' di inquadramento nel ruolo dei dirigenti
  1.  I  dirigenti  reclutati  attraverso  le  procedure  di  accesso
previste  dall'articolo 28,  commi 2  e 3,  del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati nella seconda fascia del ruolo
rispettivamente  dell'amministrazione  di  reclutamento,  nel caso di
concorso  pubblico per esami, e dell'amministrazione di assegnazione,
nel caso di corso-concorso selettivo di formazione.
  2.   I   dirigenti   di   seconda  fascia  incaricati  di  funzione
dirigenziale   di   livello   generale,  o  equivalenti  in  base  ai
particolari  ordinamenti  previsti  dall'articolo 19,  comma 11,  del
decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, transitano nella prima
fascia del ruolo dell'amministrazione nella quale svolgono l'incarico
al  raggiungimento  di  un  periodo  pari ad almeno cinque anni nella
titolarita'  di  uno o piu' dei predetti incarichi, anche per periodi
non  continuativi,  presso  le  amministrazioni  di cui alla allegata
tabella A,   senza   che   siano   incorsi   nelle   misure  previste
dall'articolo 21  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
 
          Note all'art. 3:
              - Si riporta il testo degli articoli 21 e 28, commi 2 e
          3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
              «Art.   21   (Responsabilita'   dirigenziale).  - 1. Il
          mancato     raggiungimento    degli    obiettivi,    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al dirigente,
          valutati  con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del
          decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 286, comportano,
          ferma  restando  l'eventuale  responsabilita'  disciplinare
          secondo  la  disciplina contenuta nel contratto collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.   In   relazione   alla  gravita'  dei  casi,
          l'amministrazione   puo',   inoltre,   revocare  l'incarico
          collocando  il  dirigente  a  disposizione dei ruoli di cui
          all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo
          le disposizioni del contratto collettivo.
              2. (Abrogato).
              3.   Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per  il
          personale  delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze di
          polizia,  delle  carriere diplomatica e prefettizia e delle
          Forze armate.».
              «Art.  28  (Accesso  alla qualifica di dirigente), come
          modificato dall'art. 3 della legge 15 luglio 2002, n 145. -
          1. (Omissis).
              2.  Al  concorso  per  esami  possono  essere ammessi i
          dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
          di  laurea,  che  abbiano  compiuto  almeno  cinque anni di
          servizio  o, se in possesso del diploma di specializzazione
          conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca,  almeno  tre anni di servizio, svolti in
          posizioni  funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
          il  possesso  del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
          amministrazioni    statali    reclutati    a   seguito   di
          corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro
          anni.  Sono,  altresi',  ammessi soggetti in possesso della
          qualifica  di  dirigente  in enti e strutture pubbliche non
          ricomprese  nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2,
          muniti  del  diploma di laurea, che hanno svolto per almeno
          due  anni  le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi
          coloro   che   hanno  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o
          equiparati  in amministrazioni pubbliche per un periodo non
          inferiore  a  cinque  anni,  purche'  muniti  di diploma di
          laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti
          di   idoneo  titolo  di  studio  universitario,  che  hanno
          maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
          presso   enti   od   organismi  internazionali,  esperienze
          lavorative  in  posizioni  funzionali apicali per l'accesso
          alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
              3.  Al  corso-concorso  selettivo di formazione possono
          essere  ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento
          di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno
          dei  seguenti  titoli:  laurea  specialistica,  diploma  di
          specializzazione,  dottorato  di  ricerca,  o  altro titolo
          post-universitario   rilasciato  da  istituti  universitari
          italiani   o  stranieri,  ovvero  da  primarie  istituzioni
          formative   pubbliche   o  private,  secondo  modalita'  di
          riconoscimento  disciplinate con decreto del Presidente del
          Consiglio    dei    Ministri,    sentiti    il    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e la
          Scuola   superiore   della   pubblica  amministrazione.  Al
          corso-concorso  possono  essere ammessi dipendenti di ruolo
          delle  pubbliche  amministrazioni,  muniti  di  laurea, che
          abbiano  compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
          posizioni  funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
          il  possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi,
          altresi',  dipendenti  di  strutture  private, collocati in
          posizioni  professionali  equivalenti a quelle indicate nel
          comma  2  per  i  dipendenti  pubblici,  secondo  modalita'
          individuate  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti
          del  diploma  di laurea e avere maturato almeno cinque anni
          di  esperienza  lavorativa  in tali posizioni professionali
          all'interno delle strutture stesse.
              4.-10 (Omissis).».