Art. 5.
                  Esercizio del diritto di opzione
  1.   Il  dirigente  puo'  esercitare  il  diritto  di  opzione  per
l'inserimento  nel  ruolo  dell'amministrazione,  tra quelle comprese
nella   allegata   tabella A,  presso  la  quale,  tramite  procedura
concorsuale,   ha   conseguito   l'accesso  iniziale  alla  qualifica
dirigenziale.
  2.  I  dirigenti  reclutati  attraverso  le  procedure  concorsuali
bandite,  per  conto  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad
ordinamento  autonomo,  dalla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri
ovvero  dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione possono
esercitare il diritto di opzione esclusivamente per l'amministrazione
di prima assegnazione.
  3. L'esercizio del diritto di opzione ed il conseguente inserimento
nel   ruolo   della  relativa  amministrazione  non  produce  effetti
sull'incarico   in  corso.  Le  amministrazioni,  nel  cui  ruolo  il
dirigente  e'  inquadrato  a  seguito  dell'esercizio  del diritto di
opzione,  adottano  i  provvedimenti  necessari  per il proseguimento
dell'incarico.
  4.    La    domanda   irrevocabile   di   opzione   e'   presentata
all'amministrazione di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza, entro
il  termine  di  trenta  giorni dalla data di pubblicazione, da parte
dell'amministrazione  destinataria  della  domanda, dell'avviso nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, di cui all'articolo 1,
comma 7.
  5.   Decorso  il  termine  di  cui  al  comma 4,  l'amministrazione
destinataria  della  domanda  provvede,  entro trenta giorni e con le
modalita'  di  cui  all'articolo 2,  all'inquadramento  in  ruolo del
dirigente   che  ha  esercitato  il  diritto  di  opzione,  anche  in
soprannumero,  con  riassorbimento  della posizione in relazione alle
vacanze dei relativi posti.
  6.  Restano  ferme le disposizioni in materia di conferimento degli
incarichi di funzione dirigenziale.