IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'articolo 73, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, che
attribuisce  al Ministro delle finanze la facolta' di determinare con
propri  decreti  modalita' e termini in materia di imposta sul valore
aggiunto, per quanto riguarda, tra l'altro, l'emissione, numerazione,
registrazione, conservazione delle fatture nonche' le annotazioni, da
parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettrocontabili;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  12 aprile  1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 18 aprile 1979, con il
quale  sono  state determinate modalita' applicative dell'imposta sul
valore  aggiunto  per le operazioni effettuate dagli istituti e dalle
aziende di credito;
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che   ha  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
attribuendogli  le  funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e del Ministero delle finanze;
  Considerate le modifiche normative e regolamentari e le innovazioni
tecnologiche  intervenute  nella  disciplina  dell'imposta sul valore
aggiunto;
  Ritenuta,  quindi,  la  necessita' di perseguire, nell'ottica delle
semplificazioni  fiscali,  l'obiettivo  di  snellire  gli obblighi di
tenuta  delle  scritture contabili delle banche, apportando opportune
modifiche alla disciplina di cui al citato decreto 12 aprile 1979, in
materia   di   fatturazione,  registrazione  e  tenuta  dei  registri
contabili;
  Visto  l'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il quale prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di autorita'
sott'ordinate, quando la legge espressamente conferisce tale potere;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2004;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata  con  nota  n.  3-1793  del  6 febbraio 2004, ai sensi del
predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Emissione delle fatture

  1.   Le  fatture  relative  alle  prestazioni  di  servizi  di  cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  633, e quelle relative alle cessioni di beni esenti di cui
all'articolo 10, primo comma, n. 4), dello stesso decreto, escluse le
operazioni  di cui al successivo n. 11) del medesimo articolo 10, che
le  banche  sono  tenute  a rilasciare a richiesta della controparte,
possono    essere    emesse   dalla   sede   centrale,   dal   centro
elettrocontabile,  dalle  dipendenze, dai servizi ed uffici e possono
comprendere  tutte le operazioni effettuate con lo stesso soggetto in
periodi di tempo non superiori al mese solare, a condizione che siano
consegnate  o spedite entro il mese solare successivo a quello in cui
le   suddette   operazioni   si   considerano   effettuate  ai  sensi
dell'articolo 6 del predetto decreto, fermo restando quanto stabilito
nell'articolo 3, comma 2.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - Si  trascrive il testo dell'art. 73, primo comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  e  successive modificazioni, recante l'«Istituzione e
          disciplina  dell'imposta  sul  valore aggiunto», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1972, n. 292:
              «Art.  73 (Modalita' e termini speciali). - Il Ministro
          delle  finanze,  con  propri  decreti,  puo' determinare le
          modalita' ed i termini:
                a) per   l'emissione,   numerazione,   registrazione,
          conservazione  delle  fatture  o  per  la registrazione dei
          corrispettivi   relativi  ad  operazioni  effettuate  dalla
          stessa  impresa  in  diversi  settori  di  attivita'  e  ad
          operazioni  effettuate  a mezzo di sedi secondarie od altre
          dipendenze  di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  35 e di
          commissionari,  nonche'  per  la registrazione dei relativi
          acquisti;
                b) per  l'emissione delle fatture relative a cessioni
          di  beni  inerenti  a  contratti  estimatori, a cessioni di
          imballaggi  e  recipienti  di  cui  all'art. 15, n. 4), non
          restituiti in conformita' alle pattuizioni contrattuali e a
          cessioni  di  beni il cui prezzo e' commisurato ad elementi
          non  ancora  conosciuti  alla  data  di effettuazione della
          operazione;
                c) per   l'emissione,  numerazione,  registrazione  e
          conservazione  delle  fatture  relative  a  prestazioni  di
          servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per
          le   quali  risulti  particolarmente  onerosa  e  complessa
          l'osservanza  degli  obblighi  di cui al titolo secondo del
          presente decreto;
                d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto
          da   parte   dei   contribuenti   che  utilizzano  macchine
          elettro-contabili,   fermo  restando  l'obbligo  di  tenere
          conto,  nelle  dichiarazioni  annuali  e nelle liquidazioni
          periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione
          nel  periodo  cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si
          riferiscono;
                e) per  l'emissione numerazione e registrazione delle
          fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi
          alle  somministrazioni  di  acqua, gas, energia elettrica e
          simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.».
              - Il decreto del Ministro delle finanze 12 aprile 1979,
          recante   la   «Determinazione   di  modalita'  applicative
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto  per  le  operazioni
          effettuate  dagli  istituti  e  dalle  aziende di credito»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1979, n. 107.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  23  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante la «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59»,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203:
              «Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
          previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e  b)  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.».
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 17, comma 3, della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1-2. (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

          Note all'art. 1:
              «Art.  3  (Prestazioni  di  servizi).  -  Costituiscono
          prestazioni  di  servizi le prestazioni verso corrispettivo
          dipendenti   da   contratti  d'opera,  appalto,  trasporto,
          mandato,  spedizione,  agenzia,  mediazione,  deposito e in
          genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere
          quale ne sia la fonte.
              Costituiscono   inoltre   prestazioni  di  servizi,  se
          effettuate verso corrispettivo:
                1)  le  concessioni  di  beni  in locazione, affitto,
          noleggio e simili;
                2)   le   cessioni,  concessioni,  licenze  e  simili
          relative  a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni
          industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e
          quelle  relative  a  marchi  e insegne nonche' le cessioni,
          concessioni,  licenze  e  simili  relative a diritti o beni
          similari ai precedenti;
                3)   i   prestiti   di   denaro   e   di  titoli  non
          rappresentativi    di   merci,   comprese   le   operazioni
          finanziarie  mediante  la  negoziazione,  anche a titolo di
          cessione  pro-soluto,  di  crediti, cambiali o assegni. Non
          sono  considerati  prestiti  i  depositi  di  denaro presso
          aziende  e  istituti  di  credito  o presso amministrazioni
          statali, anche se regolati in conto corrente;
                4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
                5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
              Le  prestazioni  indicate  nei  commi  primo  e secondo
          sempreche'  l'imposta  afferente  agli  acquisti  di beni e
          servizi  relativi  alla  loro  esecuzione  sia  detraibile,
          costituiscono  per  ogni  operazione  di valore superiore a
          lire   cinquantamila   prestazioni   di  servizi  anche  se
          effettuate     per     l'uso    personale    o    familiare
          dell'imprenditore,  ovvero  a  titolo  gratuito  per  altre
          finalita'    estranee    all'esercizio   dell'impresa,   ad
          esclusione  delle  somministrazioni nelle mense aziendali e
          delle  prestazioni  di  trasporto,  didattiche, educative e
          ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del
          personale   dipendente,   nonche'   delle   operazioni   di
          divulgazione   pubblicitaria   svolte   a  beneficio  delle
          attivita'  istituzionali  di  enti e associazioni che senza
          scopo  di  lucro perseguono finalita' educative, culturali,
          sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale,
          nonche'  delle  organizzazioni  non  lucrative  di utilita'
          sociale   (ONLUS)   e   delle   diffusioni   di   messaggi,
          rappresentazioni,  immagini  o  comunicazioni  di  pubblico
          interesse  richieste  o  patrocinate  dallo Stato o da enti
          pubblici.  Le  assegnazioni  indicate  al n. 6) dell'art. 2
          sono  considerate  prestazioni  di servizi quando hanno per
          oggetto  cessioni,  concessioni  o licenze di cui ai numeri
          1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi
          rese  o  ricevute  dai  mandatari senza rappresentanza sono
          considerate  prestazioni  di servizi anche nei rapporti tra
          il mandante e il mandatario.
              Non sono considerate prestazioni di servizi:
                a) le   cessioni,   concessioni,   licenze  e  simili
          relative  a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro
          eredi  o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui
          ai  numeri  5)  e  6) dell'art. 2, legge 22 aprile 1941, n.
          633,  e  alle  opere di ogni genere utilizzate da imprese a
          fini di pubblicita' commerciale;
                b) i prestiti obbligazionari;
                c) le  cessioni dei contratti di cui alle lettere a),
          b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
                d) conferimenti  e  i passaggi di cui alle lettere e)
          ed f) del terzo comma dell'art. 2;
                e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
          ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui
          alla  lettera a), e le prestazioni relative alla protezione
          dei  diritti  d'autore  di  ogni genere, comprese quelle di
          intermediazione nella riscossione dei proventi;
                f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
          ai prestiti obbligazionari;
                g) (abrogata);
                h) le   prestazioni  dei  commissionari  relative  ai
          passaggi  di  cui  al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e
          quelle  dei  mandatari  di  cui al terzo comma del presente
          articolo.
              Non  costituiscono  inoltre  prestazioni  di servizi le
          prestazioni   relative   agli   spettacoli  ed  alle  altre
          attivita'  elencati  nella  tabella  C allegata al presente
          decreto,   rese   ai   possessori  di  titoli  di  accesso,
          rilasciati    per    l'ingresso    gratuito   di   persone,
          limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita'
          di  rilascio  e di controllo stabiliti ogni quadriennio con
          decreto del Ministro delle finanze:
                a)  dagli  organizzatori  di  spettacoli,  nel limite
          massimo  del  5 per cento dei posti del settore, secondo la
          capienza  del locale o del complesso sportivo ufficialmente
          riconosciuta dalle competenti autorita';
                b) dal   Comitato   olimpico   nazionale  italiano  e
          federazioni sportive che di esso fanno parte;
                c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
                d) dall'Automobile  club  d'Italia  e da altri enti e
          associazioni a carattere nazionale.».
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 10, primo comma, n.
          4)  e  n.  11)  del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633:
              «Art.  10  (Operazioni  esenti  dall'imposta).  -  Sono
          esenti dall'imposta:
                1)-3) (Omissis);
                4)  le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali,  eccettuate  la  custodia  e l'amministrazione dei
          titoli;   le  operazioni,  incluse  le  negoziazioni  e  le
          opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
          a  valori  mobiliari  e  a strumenti finanziari diversi dai
          titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
          valori  mobiliari  e  a  strumenti finanziati i contratti a
          termine  fermo  su titoli e altri strumenti finanziati e le
          relative  opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
          su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
          scambio  di  somme  di  denaro  o  di valute determinate in
          funzione  di  tassi  di  interesse, di tassi di cambio o di
          indici  finanziari,  e  relative  opzioni;  le  opzioni  su
          valute,  su  tassi  di  interesse  o  su indici finanziari,
          comunque regolate;
                5)-10) (Omissis);
                11)  le  cessioni  di  oro  da investimento, compreso
          quello  rappresentato  da  certificati  in  oro  anche  non
          allocato,  oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
          di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
          investimento  o  che trasformano oro in oro da investimento
          ovvero  commerciano  oro  da  investimento, i quali abbiano
          optato,  con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
          del  Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
          anche  in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
          dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
          lettere  c-quater)  e  c-quinquies),  del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, e successive
          modificazioni,   riferite   all'oro   da  investimento;  le
          intermediazioni  relative alle precedenti operazioni. Se il
          cedente  ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
          opzione  puo' essere esercitata per le relative prestazioni
          di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
                  a) loro  in  forma di lingotti o placchette di peso
          accettato  dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
          grammo,  di  purezza  pari  o  superiore  a  995 millesimi,
          rappresentato o meno da titoli;
                  b) le  monete  d'oro  di purezza pari o superiore a
          900  millesimi,  coniate  dopo  il  1800, che hanno o hanno
          avuto  corso  legale  nel  Paese  di  origine,  normalmente
          vendute  a  un  prezzo  che non supera dell'80 per cento il
          valore  sul  mercato  libero  dell'oro  in  esse contenuto,
          incluse  nell'elenco  predisposto  dalla  Commissione delle
          Comunita'  europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee,  serie  C, sulla base
          delle  comunicazioni  rese  dal  Ministero  del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche'  le
          monete  aventi  le  medesime  caratteristiche, anche se non
          comprese nel suddetto elenco.».
              - Si trascrive il testo dell'art. 6, del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
              «Art. 6 (Effettuazione delle operazioni). - Le cessioni
          di   beni  si  considerano  effettuate  nel  momento  della
          stipulazione  se  riguardano  beni  immobili  e nel momento
          della  consegna  o  spedizione  se  riguardano beni mobili.
          Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi
          si  producono  posteriormente,  tranne  quelle  indicate ai
          numeri  1)  e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel
          momento  in  cui  si  producono tali effetti e comunque, se
          riguardano  beni  mobili,  dopo il decorso di un anno dalla
          consegna o spedizione.
              In deroga al precedente comma l'operazione si considera
          effettuata:
                a) per  le  cessioni  di beni per atto della pubblica
          autorita'  e  per  le cessioni periodiche o continuative di
          beni   in  esecuzione  di  contratti  di  somministrazione,
          all'atto del pagamento del corrispettivo;
                b) per  i passaggi dal committente al commissionario,
          di  cui  al  n.  3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei
          beni da parte del commissionario;
                c) per   la   destinazione  al  consumo  personale  o
          familiare  dell'imprenditore  e ad altre finalita' estranee
          all'esercizio  dell'impresa,  di  cui al n. 5) dell'art. 2,
          all'atto del prelievo dei beni;
                d)  per  le  cessioni  di  beni  inerenti a contratti
          estimatori,  all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i
          beni  non  restituiti,  alla scadenza del termine convenuto
          tra  le  parti  e comunque dopo il decorso di un anno dalla
          consegna o spedizione;
                d-bis)  per  le assegnazioni in proprieta' di case di
          abitazione   fatte   ai  soci  da  cooperative  edilizie  a
          proprieta' divisa, alla data del rogito notarile;
                d-ter) (abrogato).
              Le  prestazioni  di  servizi  si considerano effettuate
          all'atto  del  pagamento del corrispettivo. Quelle indicate
          nell'art.  3,  terzo  comma,  primo periodo, si considerano
          effettuate  al  momento  in  cui  sono  rese, ovvero, se di
          carattere  periodico  o continuativo, nel mese successivo a
          quello in cui sono rese.
              Se  anteriormente  al verificarsi degli eventi indicati
          nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa
          fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
          l'operazione   si   considera   effettuata,   limitatamente
          all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a
          quella  del  pagamento, ad eccezione del caso previsto alla
          lettera d-bis) del secondo comma.
              L'imposta  relativa  alle  cessioni  di  beni  ed  alle
          prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
          le   operazioni   si   considerano  effettuate  secondo  le
          disposizioni  dei  commi  precedenti e l'imposta e' versata
          con  le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  nel  titolo
          secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
          indicati  nel  numero  114) della terza parte dell'allegata
          tabella  A  effettuate  dai  farmacisti, per le cessioni di
          beni  e  le  prestazioni  di  servizi  ai soci, associati o
          partecipanti,  di  cui al quarto comma dell'art. 4, nonche'
          per  quelle  fatte  allo  Stato,  agli  organi  dello Stato
          ancorche'  dotati  di  personalita'  giuridica,  agli  enti
          pubblici  territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai
          sensi  dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle
          camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
          agli  istituti  universitari, alle unita' sanitarie locali,
          agli  enti  ospedalieri,  agli  enti pubblici di ricovero e
          cura  aventi  prevalente  carattere  scientifico, agli enti
          pubblici   di  assistenza  e  beneficenza  e  a  quelli  di
          previdenza,   l'imposta   diviene  esigibile  all'atto  del
          pagamento  dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di
          applicare   le  disposizioni  del  primo  periodo.  Per  le
          cessioni  di  beni di cui all'art. 21, quarto comma, quarto
          periodo,  l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a
          quello della loro effettuazione.».