Art. 3.
                   Registrazione dei corrispettivi

  1.   Per  le  operazioni  effettuate  dalle banche anche a mezzo di
filiali,  succursali  ed altre dipendenze, comprese quelle effettuate
con  emissione  di  fattura, gli obblighi di annotazione nel registro
dei  corrispettivi  di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, possono essere eseguiti
entro  il  termine  previsto  dall'articolo  1,  per la consegna o la
spedizione   delle  fatture,  raggruppando  l'ammontare  globale  dei
corrispettivi  di  ciascun  periodo,  distintamente per le operazioni
imponibili, non imponibili, esenti e per le altre operazioni soggette
a registrazione.
  2.  Resta  fermo  l'obbligo di tener conto, in sede di liquidazione
periodica,  di tutte le operazioni per le quali l'imposta e' divenuta
esigibile nel periodo di riferimento.
  3. La determinazione dell'ammontare dei corrispettivi e' effettuata
sulla base delle risultanze delle scritture di contabilita' generale,
tenendo conto delle rettifiche derivanti da retrocessioni di proventi
o  da errori materiali commessi, restando fermo l'obbligo di fornire,
su  richiesta  dell'Amministrazione  finanziaria,  gli elementi utili
all'individuazione delle rettifiche stesse.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 24 del decreto del
          Preesidente della Repubblica n. 633 del 1972:
              «Art.   24   (Registrazione  dei  corrispettivi).  -  I
          commercianti  al  minuto  e  gli  altri contribuenti di cui
          all'art.  22,  in  luogo  di quanto stabilito nell'articolo
          precedente,   possono   annotare   in   apposito  registro,
          relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
          l'ammontare  globale  dei  corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto  secondo
          l'aliquota  applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale dei
          corrispettivi   delle  operazioni  non  imponibili  di  cui
          all'art.   21,  sesto  comma,  e,  distintamente,  all'art.
          38-quater  e  quello  delle operazioni esenti ivi indicate.
          L'annotazione  deve  essere  eseguita,  con  riferimento al
          giorno  in  cui  le  operazioni  sono  effettuate, entro il
          giorno non festivo successivo.
              Nella  determinazione  dell'ammontare  giornaliero  dei
          corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
          delle  operazioni  effettuate  con  emissione  di  fattura,
          comprese  quelle  relative ad immobili e beni strumentali e
          quelle  indicate  nel  terzo comma dell'art. 17, includendo
          nel corrispettivo anche l'imposta.
              Per  determinate  categorie  di commercianti al minuto,
          che  effettuano  promiscuamente la vendita di beni soggetti
          ad  aliquote  d'imposta  diverse, il Ministro delle finanze
          puo'  consentite  stabilendo le modalita' da osservare, che
          la   registrazione   dei   corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  sia  fatta senza distinzione per aliquote e che
          la  ripartizione  dell'ammontare  dei corrispettivi ai fini
          dell'applicazione  delle  diverse  aliquote  sia  fatta  in
          proporzione degli acquisti.
              I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
          al  primo  comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
          l'attivita'  di  vendita  devono  eseguire  le  annotazioni
          prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
          in  un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
          o  in  ciascuno  dei  luoghi in cui svolgono l'attivita' di
          vendita.  Le  relative modalita' sono stabilite con decreto
          del Ministro delle finanze.».