Art. 4.
                    Registrazione degli acquisti

  1.  Ai  fini  delle  registrazioni  previste  dall'articolo  25 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
banche possono raggruppare in un apposito documento riepilogativo, da
annotare  non  oltre  il  termine  entro  il quale e' esercitabile il
diritto  alla  detrazione della relativa imposta, le fatture relative
agli  acquisti  di  energia  elettrica,  acqua,  gas, oli da gas e di
servizi  resi  tramite  reti  telefoniche,  nonche'  agli acquisti di
titoli,  valori  mobiliari e strumenti finanziari di cui all'articolo
10,  primo comma, n. 4), del menzionato decreto, effettuati presso lo
stesso soggetto, qualunque sia il loro importo.
  2.  Nel  documento  di  cui  al  comma 1 sono indicati la ditta, la
denominazione  o  la  ragione  sociale e il numero di partita IVA del
cedente o prestatore, l'ammontare complessivo dell'imponibile e della
relativa   imposta,  distinti  per  aliquota,  nonche'  quello  delle
operazioni non imponibili ed esenti.
  3.   Le   banche   che  si  avvalgono  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  36-bis  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, in materia di dispensa da adempimenti per le
operazioni  esenti,  possono eseguire le annotazioni delle fatture di
acquisto   senza   annotare   distintamente  le  operazioni  con  IVA
indetraibile di cui all'articolo 19-bis 1 dello stesso decreto.
 
          Note all'art. 4:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 25 e 36-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
              «Art.   25   (Registrazione   degli   acquisti).  -  Il
          contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture
          e  le  bollette  doganali  relative  ai  beni  e ai servizi
          acquistati  o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o
          professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma
          dell'art.   17   e  deve  annotarle  in  apposito  registro
          anteriormente  alla  liquidazione  periodica,  ovvero  alla
          dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto
          alla detrazione della relativa imposta.
              Dalla  registrazione  devono  risultare  la  data della
          fattura   o   bolletta,   il  numero  progressivo  ad  essa
          attribuito,  la  ditta, denominazione o ragione sociale del
          cedente  del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome
          e  cognome  se  non  si tratta di imprese, societa' o enti,
          nonche'  l'ammontare  imponibile e l'ammontare dell'imposta
          distinti secondo l'aliquota.
              Per  le fatture relative alle operazioni non imponibili
          o  esenti  di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere
          indicati,  in  luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo
          di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
              La  disposizione  del comma precedente si applica anche
          per  le  fatture  relative a prestazioni di trasporto e per
          quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi,
          quale ne sia l'importo.».
              - Per  il  testo  dell'art.  10,  primo comma, n. 4 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, vedasi
          nella nota all'art. 1 del presente decreto.
              «Art. 36-bis (Dispensa da adempimenti per le operazioni
          esenti). - Il  contribuente  che  ne  abbia data preventiva
          comunicazione  all'ufficio  e' dispensato dagli obblighi di
          fatturazione   e   di   registrazione   relativamente  alle
          operazioni  esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne
          quelle  indicate  ai  numeri  11),  18)  e 19) dello stesso
          articolo,   fermi  restando  l'obbligo  di  fatturazione  e
          registrazione    delle   altre   operazioni   eventualmente
          effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli
          altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso
          l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal
          cliente.
              Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente
          non e' ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta
          quella  relativa  agli  acquisti e alle importazioni e deve
          presentare  la  dichiarazione  annuale, compilando l'elenco
          dei  fornitori,  ancorche'  non abbia effettuato operazioni
          imponibili.
              La  comunicazione  di  avvalersi  della  dispensa dagli
          adempimenti  relativi  alle  operazioni  esenti deve essere
          fatta   nella   dichiarazione   annuale  relativa  all'anno
          precedente  o  nella dichiarazione di inizio dell'attivita'
          ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso
          per  almeno  un  triennio. La revoca deve essere comunicata
          all'ufficio  nella  dichiarazione  annuale  ed  ha  effetto
          dall'anno in corso.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 19-bis 1, decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
              «Art. 19-bis 1 (Esclusione o riduzione della detrazione
          per   alcuni   beni   e  servizi).  -  1.  In  deroga  alle
          disposizioni di cui all'art. 19:
                a) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
          importazione  di  aeromobili  e  di autoveicoli di cui alla
          lettera  e)  dell'allegata  tabella  B,  quale  ne  sia  la
          cilindrata,  e  dei  relativi componenti e ricambi, nonche'
          alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
          16  ed  a  quelle  di  impiego,  custodia,  manutenzione  e
          riparazione   relative   ai  beni  stessi,  e'  ammessa  in
          detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
          dell'impresa  o  sono  destinati  ad  essere esclusivamente
          utilizzati    come   strumentali   nell'attivita'   propria
          dell'impresa  ed  e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
          arti e professioni;
                b) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
          importazione   degli   altri  beni  elencati  nell'allegata
          tabella  B  e  delle  navi ed imbarcazioni da diporto e dei
          relativi  componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di
          servizi  di  cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di
          impiego,  custodia,  manutenzione e riparazione relative ai
          beni  stessi,  e'  ammessa in detrazione soltanto se i beni
          formano  oggetto  dell'attivita' propria dell'impresa ed e'
          in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
                c) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
          importazione  di ciclomotori, di motocicli e di autovetture
          ed  autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c), del
          decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, non compresi
          nell'allegata  tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che
          non  formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e
          dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni
          di  servizi  di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle
          di  impiego,  custodia, manutenzione e riparazione relative
          ai  beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per
          gli agenti o rappresentanti di commercio;
                d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
          di  carburanti  e  lubrificanti  destinati ad autovetture e
          veicoli,  aeromobili,  navi  e  imbarcazioni  da diporto e'
          ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta
          relativa  all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione
          mediante  contratti di locazione finanziaria, di noleggio e
          simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
                e) salvo  che  formino oggetto dell'attivita' propria
          dell'impresa,   non  e'  ammessa  in  detrazione  l'imposta
          relativa  a  prestazioni alberghiere, a somministrazioni di
          alimenti  e  bevande, con esclusione delle somministrazioni
          effettuate  nei  confronti  dei datori di lavoro nei locali
          dell'impresa  o  in  locali  adibiti  a  mensa  scolastica,
          aziendale   o   interaziendale   e  delle  somministrazioni
          commesse  da  imprese che forniscono servizi sostitutivi di
          mense  aziendali,  a prestazioni di trasporto di persone ed
          al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui
          all'art.  54,  lettere  a)  e  c),  del decreto legislativo
          30 aprile 1992, n. 285;
                f)  non  e'  ammessa in detrazione l'imposta relativa
          all'acquisto  o  all'importazione  di alimenti e bevande ad
          eccezione  di  quelli  che  formano  oggetto dell'attivita'
          propria   dell'impresa   o  di  somministrazione  in  mense
          scolastiche,   aziendali   o   interaziendali   o  mediante
          distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
                g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione,
          alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
          16,  nonche'  alle  spese  di  gestione, di apparecchiature
          terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
          comunicazioni      soggette      alla      tassa      sulle
          concessionigovernative  di  cui  all'art.  21 della tariffa
          allegata   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  641,  come  sostituita  dal  decreto
          ministeriale  28 dicembre  1995, del Ministro delle finanze
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
          1995,  e'  ammessa  in  detrazione  nella misura del 50 per
          cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti
          di  telefonia  dei  veicoli  utilizzati per il trasporto di
          merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente
          ad un solo impianto per ciascun veicolo;
                h) non  e'  ammessa  in detrazione l'imposta relativa
          alle  spese  di rappresentanza, come definite ai fini delle
          imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
          di   beni   di   costo   unitario   non  superiore  a  lire
          cinquantamila;
                i) non  e'  ammessa  in detrazione l'imposta relativa
          all'acquisto  di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a
          destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o
          alla  manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo
          che  per  le  imprese  che  hanno  per  oggetto esclusivo o
          principale  dell'attivita'  esercitata  la costruzione o la
          rivendita   dei   predetti   fabbricati  o  delle  predette
          porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che
          esercitano  attivita'  che danno luogo ad operazioni esenti
          di  cui  al  numero  8)  dell'art.  10  che  comportano  la
          riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'art.
          19, comma 5, e dell'art. 19-bis.».