Art. 5. Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti ed utilizzazione di sistemi meccanografici 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' consentito alle banche di procedere alle annotazioni previste dagli articoli 24 e 25 dello stesso decreto mediante l'impiego di registri sezionali, a condizione che le rispettive annotazioni riepilogative, eseguite ai fini delle liquidazioni periodiche dell'imposta, siano riportate, a seconda delle modalita' adottate, sul libro giornale o sul registro unico o su un registro dei corrispettivi appositamente destinato. Si applica quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: «Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti). - I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita' previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente. I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica sono archiviate nella stessa forma. Le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica. Il luogo di archiviazione delle stesse puo' essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio dello Stato assicura, per finalita' di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, ivi compresi i certificati destinati a garantire l'autenticita' dell'origine e rinteiita' delle fatture emesse in formato elettronico, di cui all'art. 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.». - Per il testo degli articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedasi, rispettivamente, nelle note agli articoli 3 e 4 del presente decreto. - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2001, n. 292: «Art. 12 (Semplificazione in materia di tenuta di registri contabili). - 1. I soggetti di cui all'art. 13, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che tengono i libri di cui all'art. 2214, primo comma, del codice civile, hanno facolta' di non tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed il registro dei beni ammortizzabili di cui all'art. 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che: a) le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei termini previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i relativi registri e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili; b) su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri per i quali ci si avvale della facolta' di cui al presente articolo. 2. Le annotazioni nei registri contabili di cui all'art. 2214 del codice civile sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e nel registro dei beni ammortizzabili.».