La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della piu' complessa vicenda del confine orientale. 2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. E' altresi' favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresi' a preservare le tradizioni delle comunita' istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero. 3. Il "Giorno del ricordo" di cui al comma 1 e' considerato solennita' civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici ne', qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1, comma 3: - Il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), e' il seguente: «Art. 3. - Sono considerate solennita' civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni: l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede; il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.». - Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi), e' il seguente: «Art. 2. - Le solennita' civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e della legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici. E' fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge. «Art. 3. - Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza ne' possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.».