Art. 3. 
 
1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai
congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al
10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale
confine orientale, sono  stati  soppressi  e  infoibati,  nonche'  ai
soggetti di cui al comma  2,  e'  concessa,  a  domanda  e  a  titolo
onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con  relativo
diploma nei limiti dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
7, comma 1. 
2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi
e quanti, nello stesso  periodo  e  nelle  stesse  zone,  sono  stati
soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato,  in
qualsiasi modo perpetrati. Il  riconoscimento  puo'  essere  concesso
anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il
10 febbraio  1947,  ed  entro  l'anno  1950,  qualora  la  morte  sia
sopravvenuta in conseguenza di  torture,  deportazione  e  prigionia,
escludendo quelli che sono morti in combattimento. 
3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che  sono  stati  soppressi
nei modi e nelle  zone  di  cui  ai  commi  1  e  2  mentre  facevano
volontariamente parte di formazioni non a servizio dell'Italia.