Art. 3.

1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai
congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al
10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale
confine  orientale,  sono  stati  soppressi  e  infoibati, nonche' ai
soggetti  di  cui  al  comma  2,  e'  concessa,  a domanda e a titolo
onorifico  senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo
diploma  nei  limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
7, comma 1.
2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi
e  quanti,  nello  stesso  periodo  e  nelle  stesse zone, sono stati
soppressi  mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in
qualsiasi  modo  perpetrati.  Il  riconoscimento puo' essere concesso
anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il
10  febbraio  1947,  ed  entro  l'anno  1950,  qualora  la  morte sia
sopravvenuta  in  conseguenza  di  torture, deportazione e prigionia,
escludendo quelli che sono morti in combattimento.
3.  Sono  esclusi  dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi
nei  modi  e  nelle  zone  di  cui  ai  commi  1  e 2 mentre facevano
volontariamente parte di formazioni non a servizio dell'Italia.