Art. 5.

1.  Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituita una
commissione  di dieci membri, presieduta dal Presidente del Consiglio
dei  ministri  o  da  persona  da  lui  delegata, e composta dai capi
servizio  degli  uffici  storici  degli stati maggiori dell'Esercito,
della  Marina,  dell'Aeronautica  e dell'Arma dei Carabinieri, da due
rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da
un   esperto   designato   dall'Istituto  regionale  per  la  cultura
istriano-fiumano-dalmata  di  Trieste,  da un esperto designato dalla
Federazione  delle  associazioni  degli esuli dell'Istria, di Fiume e
della Dalmazia, nonche' da un funzionario del Ministero dell'interno.
La  partecipazione  ai  lavori  della  commissione  avviene  a titolo
gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti delle
vittime  perite  ai sensi dell'articolo 3 per le quali sia accertato,
con sentenza, il compimento di delitti efferati contro la persona.
2.  La  commissione,  nell'esame  delle domande, puo' avvalersi delle
testimonianze,  scritte  e  orali,  dei superstiti e dell'opera e del
parere  consultivo  di  esperti  e  studiosi,  anche  segnalati dalle
associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, o scelti anche
tra autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento.