Art. 7.

1. Per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, e' autorizzata la spesa
di  172.508  euro  per  l'anno  2004.  Al  relativo onere si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.  Dall'attuazione degli articoli 4, 5 e 6 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 30 marzo 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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