Art. 2.
                             (Finalita)
   1.  Per  consentire  il  raggiungimento  degli obiettivi di cui al
comma   2   dell'articolo   1,   il   deposito  legale  si  riferisce
specificamente:
   a)  alla  raccolta  ed  alla  conservazione  dei  documenti di cui
all'articolo 1;
   b)  alla  produzione  ed alla diffusione dei servizi bibliografici
nazionali;
   c)   alla   consultazione  ed  alla  disponibilita'  dei  medesimi
documenti,  nel  rispetto  delle  norme  sul  diritto  d'autore e sui
diritti   connessi,   nonche'   sull'abusiva  riproduzione  di  opere
librarie;
   d)  alla  documentazione  della  produzione  editoriale  a livello
regionale.