Art. 2.
(Finalita)
1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce
specificamente:
a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui
all'articolo 1;
b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici
nazionali;
c) alla consultazione ed alla disponibilita' dei medesimi
documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui
diritti connessi, nonche' sull'abusiva riproduzione di opere
librarie;
d) alla documentazione della produzione editoriale a livello
regionale.