Art. 3.
(Soggetti obbligati)
1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:
a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia
persona fisica che giuridica;
b) il tipografo, ove manchi l'editore;
c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di
prodotti editoriali similari;
d) il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il
produttore di opere filmiche.