Art. 3. (Soggetti obbligati) 1. I soggetti obbligati al deposito legale sono: a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica; b) il tipografo, ove manchi l'editore; c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari; d) il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il produttore di opere filmiche.