Art. 3.
                        (Soggetti obbligati)
   1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:
   a)  l'editore  o comunque il responsabile della pubblicazione, sia
persona fisica che giuridica;
   b) il tipografo, ove manchi l'editore;
   c)  il  produttore o il distributore di documenti non librari o di
prodotti editoriali similari;
   d)  il  Ministero  per i beni e le attivita' culturali, nonche' il
produttore di opere filmiche.