Art. 4.
        (Categorie di documenti destinati al deposito legale)
   1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono: a)
libri;
   b) opuscoli;
   c) pubblicazioni periodiche;
   d) carte geografiche e topografiche;
   e) atlanti;
   f) grafica d'arte;
   g) video d'artista;
   h) manifesti;
   i) musica a stampa;
   l) microforme;
   m) documenti fotografici;
   n) documenti sonori e video;
   o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto
dalla Societa' italiana autori ed editori (SIAE);
   p)  soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi
alle provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28;
   q) documenti diffusi su supporto informatico;
   r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle
lettere da a) a q).
 
          Nota all'art. 4:
              - Il   testo   dell'art.  20  del  decreto  legislativo
          22 gennaio  2004, n. 28, recante: «Riforma della disciplina
          in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art.
          10  della  legge  6 luglio  2002, n. 137», pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29, e' il seguente:
              «Art.   20   (Denuncia   di   inizio   lavorazione  del
          film). - 1.  Ai  fini  della corresponsione dei benefici di
          cui   al   presente   decreto,  le  imprese  di  produzione
          denunciano  al  direttore  generale  competente l'inizio di
          lavorazione  del  film,  almeno un giorno prima dell'inizio
          delle  riprese,  a  pena  di  decadenza,  presentando,  nel
          contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il
          piano  di  finanziamento,  il piano di lavorazione, nonche'
          ogni  altro  elemento per l'accertamento della nazionalita'
          di  cui  all'art.  5.  Tale previsione non si applica per i
          finanziamenti di cui all'art. 13, comma 8.
              2. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella
          quale   devono  essere  indicati,  oltre  alla  impresa  di
          produzione,  anche il regista, gli autori del soggetto, del
          trattamento,  della  sceneggiatura,  del commento musicale,
          l'autore  della  fotografia cinematografica, l'autore della
          scenografia  e  l'autore  del montaggio, e' trasmessa dalla
          direzione  generale  competente  alla SIAE per l'iscrizione
          nel  pubblico  registro cinematografico, ai sensi e per gli
          effetti delle vigenti norme in materia.
              3. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al
          comma   1,   e   tutta  la  documentazione  concernente  la
          preparazione  dei film, anche su supporto informatico, sono
          conservati   presso  la  Cineteca  nazionale.  La  presente
          disposizione  si  applica  anche  ai  film  riconosciuti di
          nazionalita' italiana in base alle leggi precedenti.».