Art. 4.
(Categorie di documenti destinati al deposito legale)
1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono: a)
libri;
b) opuscoli;
c) pubblicazioni periodiche;
d) carte geografiche e topografiche;
e) atlanti;
f) grafica d'arte;
g) video d'artista;
h) manifesti;
i) musica a stampa;
l) microforme;
m) documenti fotografici;
n) documenti sonori e video;
o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto
dalla Societa' italiana autori ed editori (SIAE);
p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi
alle provvidenze previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28;
q) documenti diffusi su supporto informatico;
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle
lettere da a) a q).
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, recante: «Riforma della disciplina
in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art.
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29, e' il seguente:
«Art. 20 (Denuncia di inizio lavorazione del
film). - 1. Ai fini della corresponsione dei benefici di
cui al presente decreto, le imprese di produzione
denunciano al direttore generale competente l'inizio di
lavorazione del film, almeno un giorno prima dell'inizio
delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel
contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il
piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonche'
ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalita'
di cui all'art. 5. Tale previsione non si applica per i
finanziamenti di cui all'art. 13, comma 8.
2. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella
quale devono essere indicati, oltre alla impresa di
produzione, anche il regista, gli autori del soggetto, del
trattamento, della sceneggiatura, del commento musicale,
l'autore della fotografia cinematografica, l'autore della
scenografia e l'autore del montaggio, e' trasmessa dalla
direzione generale competente alla SIAE per l'iscrizione
nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli
effetti delle vigenti norme in materia.
3. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al
comma 1, e tutta la documentazione concernente la
preparazione dei film, anche su supporto informatico, sono
conservati presso la Cineteca nazionale. La presente
disposizione si applica anche ai film riconosciuti di
nazionalita' italiana in base alle leggi precedenti.».