Art. 5.
               (Numero di copie e soggetti depositari)
   1.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  con  regolamento  emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentite le
associazioni  di  categoria  interessate,  sono individuati il numero
delle   copie  e  i  soggetti  depositari  oltre  a  quelli  previsti
dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.
   2.  L'obbligo  di  deposito  dei  documenti  e'  esteso  a tutti i
supporti  sui  quali  la  medesima  opera  e'  prodotta  e si intende
adempiuto  quando  gli  esemplari  sono  completi, privi di difetti e
comprensivi di ogni eventuale allegato.
   3.  I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi
alla prima distribuzione.
   4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le
edizioni  nuove o aggiornate, nonche' le riproduzioni in facsimile di
opere non piu' in commercio.
   5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti:
   a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
   b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
   c)   i  criteri  di  determinazione  del  valore  commerciale  dei
documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di
cui all'articolo 7;
   d) gli strumenti di controllo;
   e)   i   soggetti   depositanti  e  gli  istituti  depositari  per
particolari categorie di documenti;
   f)  le modalita' per l'applicazione della sanzione amministrativa,
nonche' le eventuali riduzioni, di cui all'articolo 7;
   g)  speciali  criteri  e modalita' di deposito, anche annuale, dei
documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere h), q) e r);
   h)  i  criteri  e  le  modalita'  di deposito dei documenti di cui
all'articolo 6.
 
          Nota all'art. 5:
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,   n.  400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri»,   pubblicata   nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta   Ufficiale  12 settembre  1988,  n.  214,  e'  il
          seguente:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».