Art. 5. (Numero di copie e soggetti depositari) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'articolo 1, comma 4, della presente legge. 2. L'obbligo di deposito dei documenti e' esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera e' prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato. 3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione. 4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonche' le riproduzioni in facsimile di opere non piu' in commercio. 5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresi', stabiliti: a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti; b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento; c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7; d) gli strumenti di controllo; e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti; f) le modalita' per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonche' le eventuali riduzioni, di cui all'articolo 7; g) speciali criteri e modalita' di deposito, anche annuale, dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere h), q) e r); h) i criteri e le modalita' di deposito dei documenti di cui all'articolo 6.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».