Art. 6.
                   (Altre fattispecie di deposito)
   1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'articolo
1,  le  biblioteche  del  Senato  della  Repubblica, della Camera dei
deputati,  del  Ministero  della  giustizia,  delle  regioni  e delle
province  autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio,
che e' obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni
ufficiali  degli  organi  dello Stato, delle regioni, delle province,
dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni
ai suddetti soggetti.
   2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, gli enti
locali  e  ogni  altro  ente pubblico, anche economico, sono tenuti a
inviare,  a  richiesta,  alla biblioteca del Senato della Repubblica,
alla  biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale
giuridica  del  Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra
pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.
   3.  Ferme  restando  le  finalita'  di  cui agli articoli 1 e 2, i
soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca
centrale  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  una  copia  dei
documenti,  dalla  stessa  richiesti,  anche  in  forma cumulativa, e
strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.