Art. 6.
(Altre fattispecie di deposito)
1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'articolo
1, le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei
deputati, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio,
che e' obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni
ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province,
dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni
ai suddetti soggetti.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a
inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica,
alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale
giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra
pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.
3. Ferme restando le finalita' di cui agli articoli 1 e 2, i
soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca
centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei
documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e
strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.