Art. 7.
                             (Sanzioni)
   1. Chiunque viola le norme della presente legge e' soggetto ad una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  al valore commerciale del
documento,  aumentato  da tre a quindici volte, fino ad un massimo di
1.500 euro.
   2.  Il  pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato
dal deposito degli esemplari dovuti.
   3.  La sanzione amministrativa di cui al comma 1 e' ridotta ad una
misura  compresa  tra  un  terzo  e  due  terzi  qualora  il soggetto
obbligato provveda al deposito degli esemplari dovuti successivamente
alla  scadenza  del termine previsto dalla presente legge, sempreche'
la violazione non sia ancora stata contestata.