Art. 8.
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui all'articolo 5 sono abrogati:
a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n.
2052;
c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo
1945, n. 82.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 aprile 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 8:
- La legge 2 febbraio 1939, n. 374, recante: «Norme per
la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e
delle pubblicazioni», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 marzo 1939, n. 54.
- Il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto
1945, n. 660, recante: «Modificazioni alla legge 2 febbraio
1939, n. 374, che contiene norme per la consegna
obbligatoria di esemplari degli stampati e delle
pubblicazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 ottobre 1945, n. 129.
- Il regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, recante:
«Approvazione del regolamento per l'attuazione della legge
2 febbraio 1939, n. 374, recante norme per la consegna
obbligatoria di esemplari degli stampati e delle
pubblicazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 maggio 1941, n. 107.
- Il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945,
n. 82, recante: «Riordinamento del Consiglio nazionale
delle ricerche», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 marzo 1945, n. 38.