Art. 8. (Abrogazioni) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 sono abrogati: a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052; c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 aprile 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 8: - La legge 2 febbraio 1939, n. 374, recante: «Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1939, n. 54. - Il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, recante: «Modificazioni alla legge 2 febbraio 1939, n. 374, che contiene norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1945, n. 129. - Il regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, recante: «Approvazione del regolamento per l'attuazione della legge 2 febbraio 1939, n. 374, recante norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1941, n. 107. - Il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, recante: «Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1945, n. 38.