Art. 10.
             Trasferimento della ferrovia Udine-Cividale

  1. Dalla data di consegna, da effettuarsi con le medesime procedure
di  cui  all'articolo  5  da  parte  del Dipartimento per i trasporti
terrestri  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti entro
sei  mesi  dalla  data  di  decorrenza  dell'efficacia  del  presente
decreto,  sono  trasferiti a titolo gratuito dal demanio e patrimonio
disponibile  e  indisponibile  dello  Stato  al  demanio e patrimonio
disponibile  e  indisponibile della Regione i beni, gli impianti e le
infrastrutture   della  ferrovia  Udine-Cividale,  gia'  in  gestione
commissariale governativa, compreso il relativo ramo d'azienda.
  2.  Fino  alla  data  della  consegna  di  cui  al  comma 1 restano
attribuite  al  Dipartimento  per i trasporti terrestri del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti le competenze e le funzioni gia'
svolte sui beni, impianti ed infrastrutture di cui al comma 1.
  3. La titolarita' delle autorizzazioni e licenze ministeriali, gia'
rilasciate  a  favore  della  ferrovie  Venete  S.r.l.,  per la parte
relativa al ramo d'azienda Udine-Cividale, si intende automaticamente
trasferita  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto al soggetto individuato dalla Regione.
  4.  In funzione del trasferimento di titolarita' di cui al comma 3,
con  la  medesima decorrenza ivi indicata e fino al 31 dicembre 2005,
nel   contratto   di  servizio  in  essere  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti e la ferrovie Venete S.r.l., per la
parte relativa al ramo d'azienda Udine-Cividale, subentra il soggetto
individuato   dalla   Regione   e   sono   conseguentemente  messi  a
disposizione  di  quest'ultimo  i  relativi  beni,  organizzazione  e
personale.
  5.  Dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto la
Regione  subentra  nei rapporti contrattuali come instaurati ai sensi
del  comma  4 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
il  soggetto  individuato  dalla  Regione,  mentre  dalla  data della
relativa  consegna  subentra  in  tutti  i  rapporti attivi e passivi
inerenti ai beni trasferiti.
  6.  Restano  in  capo  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna
dei  beni  ed  a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente
alla data di consegna.