Art. 11. Funzioni statali in materia di trasporti 1. Restano in capo allo Stato, in relazione alle esigenze di unitarieta', le funzioni relative: a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti inerenti le grandi reti di trasporto e di navigazione, i porti e gli aeroporti civili; b) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza del trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti; c) ai servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito della Regione e dei servizi elicotteristici; d) ai servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito della Regione e di quelli a carattere transfrontaliero; e) ai servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e alle linee interregionali; f) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle di interesse regionale; g) ai servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga, caratterizzati da elevati standards qualitativi, ad eccezione di quelli a carattere transfrontaliero; h) ai servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti; i) alla sicurezza, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, 8 luglio 1998, n. 277, e 16 marzo 1999, n. 146, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del citato decreto 11 luglio 1980, n. 753; l) all'adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico; m) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dalla lettera i) e con l'esclusione degli impianti a fune; n) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarita' di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale; o) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale; p) alla programmazione, realizzata previa intesa con la Regione, degli interporti e delle intermodalita' di rilievo nazionale e internazionale; q) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454; r) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 7, comma 7, della legge 23 dicembre 1997, n. 454; s) alla registrazione della proprieta' dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli; t) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unita' tecniche indipendenti; u) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA), nonche' alla vigilanza sul RINA, su l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e su la Lega navale italiana; v) all'estimo navale; z) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; aa) alla fissazione dei principi fondamentali per la classificazione dei porti e nei porti di rilievo nazionale e internazionale, previa intesa con la Regione, per la pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali; bb) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto e alla sicurezza della navigazione interna; cc) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unita' da diporto; dd) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima; ee) alla bonifica delle vie di navigazione e dei canali marittimi; ff) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS; gg) alla programmazione e costruzione, d'intesa con la Regione, degli aeroporti classificati di interesse nazionale e regionale, nonche' alla fissazione dei principi fondamentali per il loro ampliamento e gestione; hh) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici quali licenze, attestati e abilitazioni, nonche' alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psico-fisici della gente di mare; ii) alla disciplina della sicurezza del volo; ll) all'Ente nazionale per l'aviazione civile e alla Direzione generale della navigazione aerea previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250; mm) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni; nn) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; oo) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e delle zone del mare territoriale di competenza statale per finalita' di approvvigionamento energetico; pp) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione e' regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, previa intesa con la Regione, all'identificazione delle aree dei porti internazionali e nazionali nelle quali opera il trasferimento alla Regione delle funzioni relative alle concessioni sulle aree demaniali marittime.
Note all'art. 11: - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 753 dell'11 luglio 1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), e' pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314; di seguito si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980: «Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarita' del servizio, della idoneita' del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonche' dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per cio' che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli.». - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 277 dell'8 luglio 1998 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187. - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 16 marzo 1999 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacita' di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1999, n. 119. - La legge 23 dicembre 1997, n. 454 (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997; di seguito si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1, nonche' il comma 7 dell'art. 7, della medesima legge n. 454/1997: «Art. 1 (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita' e del trasporto combinato) - (Omissis). 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di tener conto dell'evoluzione economica e strutturale del settore, le funzioni del comitato centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi sono integrate dalle seguenti: a) il comitato centrale opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione; b) il comitato centrale collabora direttamente con il Ministro dei trasporti e della navigazione per la definizione degli obiettivi e delle priorita' dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e dello sviluppo dell'autotrasporto di cose; presta anche la propria consulenza su tutte le questioni afferenti il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi comprese quelle concernenti il rispetto della normativa comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Unione europea e ad altri accordi internazionali; c) il comitato centrale esprime pareri obbligatori sui programmi e sulle direttive in materia di autotrasporto di cose prima della loro adozione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonche' sulla predisposizione della relativa normativa di attuazione, in conformita' ai principi di cui all'art. 92 del trattato CEE; d) il comitato centrale propone al Ministero dei trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalita' di svolgimento delle prove ed ai programmi di esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da assicurare l'imparzialita' di giudizio e l'accertamento della professionalita' conformemente alla normativa comunitaria; e) il comitato centrale coordina l'attivita' dei segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati; f) il comitato centrale propone al Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede con proprio decreto, i criteri per l'accertamento della rappresentativita' delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai fini della designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e provinciali; g) il comitato centrale cura le attivita' formative interessanti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, utilizzando, oltre alle somme a tal fine destinate dal comitato centrale medesimo, anche le risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, nonche' i contributi volontariamente versati da organismi privati e da acquisire con la procedura di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681; h) il comitato centrale utilizza le quote di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, versate dagli autotrasportatori iscritti all'albo nazionale, per l'assolvimento dei compiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dalla presente legge, nonche' per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi. A tal fine la normativa contabile per l'amministrazione delle quote versate dagli autotrasportatori e' stabilita con provvedimento del comitato centrale. Gli impegni di spesa e gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attivita' del comitato centrale sono assunti e formalizzati a seguito della deliberazione dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal presidente o dal vicepresidente delegato. Alle relative dotazioni provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione utilizzando le risorse iscritte nel relativo bilancio». «Art. 7 (Disposizioni diverse). (Omissis) - 7. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione predispone un progetto per la riforma organica dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298». - Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Art. 11 (Servizi di polizia stradale). - 1. Costituiscono servizi di polizia stradale: a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) la rilevazione degli incidenti stradali; c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) la scorta per la sicurezza della circolazione; e) la tutela e il controllo sull'uso della strada. 2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi', alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico. 3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresi', il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati. 4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.». «Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialita' Polizia stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. 2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. 3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.; b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprieta' degli enti da cui dipendono; c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza; e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7; f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7. 3-bis). I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita', limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. 4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorita' militare competente. 5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.». - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 (Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - E.N.A.C.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177), e' il seguente: «Art. 2 (Funzioni). - 1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), salvo quanto previsto nel comma 2, esercita le funzioni amministrative e tecniche gia' attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.); al Registro aeronautico italiano (R.A.I.) ed all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.) ed in particolare provvede ai seguenti compiti: a) regolamentazione tecnica ed attivita' ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo, nonche' tenuta dei registri e degli albi nelle materie di competenza; b) razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali, secondo la normativa vigente ed in relazione ai compiti di garanzia, di indirizzo e programmazione esercitati; c) attivita' di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo e con l'Aeronautica militare, nell'ambito delle rispettive competenze per le attivita' di assistenza al volo; d) rapporti con enti, societa' ed organismi nazionali ed internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile e rappresentanza presso gli organismi internazionali, anche su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione; e) istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro dei trasporti e della navigazione; f) definizione e controllo dei parametri di qualita' dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo nei limiti previsti dal regolamento di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, a 537; g) regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale, nonche' eventuale partecipazione all'attivita' di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale, ovvero strategico-economico. 2. Alla Direzione generale dell'aviazione civile, che assume la denominazione di Dipartimento dell'aviazione civile, sono attribuite le funzioni inerenti all'analisi del mercato del trasporto aereo, ai rapporti con le sedi internazionali ed al collegamento con la politica comunitaria, alla valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale in relazione al volume complessivo del traffico aereo, nonche' funzioni di supporto, nel settore dell'aviazione civile, all'attivita' di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione e di inchiesta sui sinistri aeronautici, nelle more dell'attuazione della direttiva comunitaria n. 94/56/CE. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in relazione alle funzioni attribuite, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative che permangono in capo al Dipartimento dell'aviazione civile.». - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente: «Art. 6 (Scambio di dati e informazioni). - 1. La Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attivita' posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attivita', accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. 3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresi', le modalita' con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilita' messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».