Art. 11.
              Funzioni statali in materia di trasporti

  1.  Restano  in  capo  allo  Stato,  in  relazione alle esigenze di
unitarieta', le funzioni relative:
    a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti inerenti
le grandi reti di trasporto e di navigazione, i porti e gli aeroporti
civili;
    b)  alla  definizione  di  standard  e  prescrizioni  tecniche in
materia  di  sicurezza del trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio,
automobilistici,  ferroviari  e  dei trasporti ad impianti fissi, del
trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;
    c)  ai  servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti
che  si  svolgono  esclusivamente  nell'ambito  della  Regione  e dei
servizi elicotteristici;
    d) ai servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di
cabotaggio  che si svolgono prevalentemente nell'ambito della Regione
e di quelli a carattere transfrontaliero;
    e)   ai   servizi   di   trasporto  automobilistico  a  carattere
internazionale,  con  esclusione  di  quelli transfrontalieri, e alle
linee interregionali;
    f)  alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non
comprese fra quelle di interesse regionale;
    g)  ai  servizi  di trasporto ferroviario internazionali e quelli
nazionali  di  percorrenza  medio-lunga,  caratterizzati  da  elevati
standards   qualitativi,   ad   eccezione   di   quelli  a  carattere
transfrontaliero;
    h)  ai  servizi  di  trasporto  di  merci  pericolose,  nocive ed
inquinanti;
    i)  alla  sicurezza,  di  cui  ai  decreti  del  Presidente della
Repubblica  11 luglio 1980, n. 753, 8 luglio 1998, n. 277, e 16 marzo
1999,  n. 146, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo
svolgimento  dei  servizi  di  trasporto  su  gomma e quelle relative
all'accertamento  di  cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del citato
decreto 11 luglio 1980, n. 753;
    l)  all'adozione  delle  linee guida e dei principi quadro per la
riduzione   dell'inquinamento  derivante  dal  sistema  di  trasporto
pubblico;
    m)  alla  vigilanza  ai  fini  della  sicurezza  dei trasporti ad
impianto  fisso,  fatto salvo quanto stabilito dalla lettera i) e con
l'esclusione degli impianti a fune;
    n)   alla  vigilanza  sulle  imprese  di  trasporto  pubblico  di
interesse  nazionale  e  sulla  sicurezza  e regolarita' di esercizio
della rete ferroviaria di interesse nazionale;
    o)   al   rilascio   di   concessioni   per   la  gestione  delle
infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
    p)  alla programmazione, realizzata previa intesa con la Regione,
degli  interporti  e  delle  intermodalita'  di  rilievo  nazionale e
internazionale;
    q)   agli   interventi   statali   a   favore  delle  imprese  di
autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;
    r)  all'albo  nazionale  degli  autotrasportatori con funzioni di
indirizzo,  coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4,
e all'articolo 7, comma 7, della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
    s)  alla  registrazione  della  proprieta'  dei  veicoli  e delle
successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;
    t)  alla  omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro
rimorchi, loro componenti e unita' tecniche indipendenti;
    u)  al  riconoscimento  delle  omologazioni del Registro italiano
navale  (RINA),  nonche'  alla  vigilanza  sul  RINA,  su  l'Istituto
nazionale  per  studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e
su la Lega navale italiana;
    v) all'estimo navale;
    z)  ai  compiti  di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    aa)   alla   fissazione   dei   principi   fondamentali   per  la
classificazione  dei  porti  e  nei  porti  di  rilievo  nazionale  e
internazionale,  previa intesa con la Regione, per la pianificazione,
programmazione  e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la
costruzione,  la  gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e
delle   vie   di   navigazione,   delle  opere  edilizie  a  servizio
dell'attivita' portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali;
    bb) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto
e alla sicurezza della navigazione interna;
    cc)  alle  caratteristiche  tecniche  e al regime giuridico delle
navi e delle unita' da diporto;
    dd) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
ee) alla bonifica delle vie di navigazione e dei canali marittimi;
    ff)  alla  costituzione  e  gestione  del  sistema  del  traffico
marittimo denominato VTS;
    gg)  alla  programmazione e costruzione, d'intesa con la Regione,
degli  aeroporti  classificati  di  interesse  nazionale e regionale,
nonche'  alla  fissazione  dei  principi  fondamentali  per  il  loro
ampliamento e gestione;
    hh)  alla  disciplina  delle  scuole  di  volo e del rilascio dei
titoli  aeronautici  quali licenze, attestati e abilitazioni, nonche'
alla  disciplina  delle scuole di formazione marittima e del rilascio
dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti
psico-fisici della gente di mare;
    ii) alla disciplina della sicurezza del volo;
    ll)  all'Ente  nazionale  per l'aviazione civile e alla Direzione
generale della navigazione aerea previste dall'articolo 2 del decreto
legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
    mm)   alla  pianificazione  degli  interventi  per  sostenere  la
trasformazione  delle  compagnie  portuali,  anche  in relazione agli
organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;
    nn) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli
d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
    oo) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e delle zone
del   mare  territoriale  di  competenza  statale  per  finalita'  di
approvvigionamento energetico;
    pp) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione
e' regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  si  provvede,  con decreto del Presidente del Consiglio del
Ministri,  previa  intesa  con  la Regione, all'identificazione delle
aree  dei  porti  internazionali  e  nazionali  nelle  quali opera il
trasferimento  alla  Regione delle funzioni relative alle concessioni
sulle aree demaniali marittime.
 
          Note all'art. 11:
              - Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 753
          dell'11 luglio  1980  (Nuove  norme  in materia di polizia,
          sicurezza  e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di
          altri  servizi  di  trasporto), e' pubblicato nel S.O. alla
          Gazzetta  Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314; di seguito si
          riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 5 del medesimo
          decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980:
              «Per  quanto  riguarda  i servizi di pubblico trasporto
          svolgentisi  su  strade  ed  effettuati  con  autobus,  gli
          accertamenti  di  cui  al  primo  comma  sono  limitati  al
          riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarita'
          del  servizio,  della  idoneita'  del  percorso,  delle sue
          eventuali variazioni, nonche' dell'ubicazione delle fermate
          in  relazione  anche  alle  caratteristiche  dei veicoli da
          impiegare.  Restano  ferme  inoltre  le  norme  del vigente
          codice  della  strada  e  delle  relative  disposizioni  di
          esecuzione   per   cio'   che  concerne  l'ammissione  alla
          circolazione dei veicoli.».
              - Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 277
          dell'8 luglio 1998 (Regolamento recante norme di attuazione
          della  direttiva  91/440/CEE  relativa  allo sviluppo delle
          ferrovie   comunitarie),   e'   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del
          16 marzo  1999  (Regolamento  recante  norme  di attuazione
          della   direttiva  95/18/CE  relativa  alle  licenze  delle
          imprese  ferroviarie,  e della direttiva 95/19/CE, relativa
          alla   ripartizione   delle   capacita'  di  infrastruttura
          ferroviaria  e  alla riscossione dei diritti per l'utilizzo
          dell'infrastruttura),    e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 24 maggio 1999, n. 119.
              - La  legge 23 dicembre 1997, n. 454 (Interventi per la
          ristrutturazione    dell'autotrasporto    e   lo   sviluppo
          dell'intermodalita), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 303 del 31 dicembre 1997; di seguito si riporta il testo
          del  comma  4  dell'art. 1, nonche' il comma 7 dell'art. 7,
          della medesima legge n. 454/1997:
              «Art.    1    (Interventi   per   la   ristrutturazione
          dell'autotrasporto  e lo sviluppo dell'intermodalita' e del
          trasporto combinato) - (Omissis).
              4. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 8 della
          legge  6 giugno  1974, n. 298, e dal decreto del Presidente
          della  Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di tener
          conto  dell'evoluzione economica e strutturale del settore,
          le  funzioni del comitato centrale per l'albo delle persone
          fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
          per conto di terzi sono integrate dalle seguenti:
                a) il   comitato   centrale  opera  in  posizione  di
          autonomia  sotto  la vigilanza del Ministro dei trasporti e
          della navigazione;
                b) il comitato centrale collabora direttamente con il
          Ministro   dei   trasporti   e  della  navigazione  per  la
          definizione  degli  obiettivi e delle priorita' dell'azione
          amministrativa,  ai fini del concreto miglioramento e dello
          sviluppo   dell'autotrasporto  di  cose;  presta  anche  la
          propria  consulenza  su  tutte  le  questioni  afferenti il
          settore  dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi
          comprese  quelle  concernenti  il  rispetto della normativa
          comunitaria   e   degli   altri  obblighi  derivanti  dalla
          partecipazione  dell'Italia  alla Unione europea e ad altri
          accordi internazionali;
                c)  il  comitato  centrale esprime pareri obbligatori
          sui programmi e sulle direttive in materia di autotrasporto
          di  cose  prima  della loro adozione da parte del Ministero
          dei   trasporti   e   della   navigazione,   nonche'  sulla
          predisposizione  della relativa normativa di attuazione, in
          conformita'  ai  principi  di  cui all'art. 92 del trattato
          CEE;
                d) il  comitato  centrale  propone  al  Ministero dei
          trasporti   e   della   navigazione   la   normativa  ed  i
          provvedimenti   amministrativi  relativi  al  funzionamento
          delle   commissioni   esaminatrici,   alle   modalita'   di
          svolgimento  delle  prove  ed  ai  programmi  di  esame per
          l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da
          assicurare  l'imparzialita'  di  giudizio  e l'accertamento
          della   professionalita'   conformemente   alla   normativa
          comunitaria;
                e) il  comitato  centrale  coordina  l'attivita'  dei
          segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati;
                f)  il  comitato  centrale  propone  al  Ministro dei
          trasporti  e  della  navigazione,  che provvede con proprio
          decreto,     i    criteri    per    l'accertamento    della
          rappresentativita'  delle  associazioni  di categoria degli
          autotrasportatori  di cose per conto di terzi ai fini della
          designazione  dei  rappresentanti  nei  comitati centrale e
          provinciali;
                g) il  comitato  centrale cura le attivita' formative
          interessanti  l'autotrasporto  di  cose per conto di terzi,
          utilizzando,  oltre  alle  somme  a  tal fine destinate dal
          comitato  centrale  medesimo,  anche  le  risorse dei fondi
          strutturali  dell'Unione  europea e gli altri finanziamenti
          dello Stato e degli enti territoriali, nonche' i contributi
          volontariamente versati da organismi privati e da acquisire
          con  la  procedura  di  cui  all'art.  5  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681;
                h) il  comitato  centrale  utilizza  le  quote di cui
          all'art.  2  della  legge  27 maggio  1993, n. 162, versate
          dagli  autotrasportatori  iscritti  all'albo nazionale, per
          l'assolvimento  dei  compiti  previsti dagli articoli 8 e 9
          della  legge 6 giugno 1974, n. 298, e dalla presente legge,
          nonche'   per   l'espletamento  di  tutti  gli  adempimenti
          connessi.   A   tal   fine   la   normativa  contabile  per
          l'amministrazione     delle     quote     versate     dagli
          autotrasportatori   e'   stabilita  con  provvedimento  del
          comitato  centrale.  Gli  impegni  di  spesa  e  gli  altri
          provvedimenti  relativi allo svolgimento dell'attivita' del
          comitato  centrale  sono  assunti  e formalizzati a seguito
          della    deliberazione    dello    stesso   comitato,   con
          provvedimento  adottato dal presidente o dal vicepresidente
          delegato. Alle relative dotazioni provvede il Ministero dei
          trasporti   e  della  navigazione  utilizzando  le  risorse
          iscritte nel relativo bilancio».
              «Art. 7 (Disposizioni diverse). (Omissis) - 7. Entro il
          termine  di  cui  al  comma  1, il Ministro dei trasporti e
          della  navigazione  predispone  un  progetto per la riforma
          organica  dell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori di
          cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n.
          298».
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 11  e  12 del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
              «Art.    11   (Servizi   di   polizia   stradale). - 1.
          Costituiscono servizi di polizia stradale:
                a) la  prevenzione  e l'accertamento delle violazioni
          in materia di circolazione stradale;
                b) la rilevazione degli incidenti stradali;
                c) la  predisposizione  e  l'esecuzione  dei  servizi
          diretti a regolare il traffico;
                d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
                e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
              2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi',
          alle  operazioni  di soccorso automobilistico e stradale in
          genere.  Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di
          rilevazioni per studi sul traffico.
              3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero
          dell'interno,  salve  le attribuzioni dei comuni per quanto
          concerne   i  centri  abitati.  Al  Ministero  dell'interno
          compete,  altresi', il coordinamento dei servizi di polizia
          stradale da chiunque espletati.
              4.  Gli  interessati  possono  chiedere  agli organi di
          polizia  di  cui  all'art.  12  le  informazioni  acquisite
          relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza
          ed  al  domicilio  delle parti, alla copertura assicurativa
          dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.».
              «Art.   12   (Espletamento   dei   servizi  di  polizia
          stradale). - 1.   L'espletamento  dei  servizi  di  polizia
          stradale previsti dal presente codice spetta:
                a) in   via   principale   alla  specialita'  Polizia
          stradale della Polizia di Stato;
                b) alla Polizia di Stato;
                c) all'Arma dei carabinieri;
                d) al Corpo della guardia di finanza;
                d-bis)  ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
          nell'ambito del territorio di competenza;
                e) ai  Corpi  e  ai  servizi  di  polizia municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza;
                f) ai  funzionari  del Ministero dell'interno addetti
          al servizio di polizia stradale;
                f-bis)  al  Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
          forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
              2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
          1,  lettere  a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
          agenti  di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
          1 e 2, del codice di procedura penale.
              3.  La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso  delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
          previo  superamento  di  un esame di qualificazione secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
                a) dal  personale  dell'Ispettorato  generale  per la
          circolazione  e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
          centrale  e periferica del Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  del Dipartimento per i trasporti terrestri
          appartenente   al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
                b) dal  personale  degli uffici competenti in materia
          di  viabilita'  delle regioni, delle province e dei comuni,
          limitatamente  alle  violazioni  commesse  sulle  strade di
          proprieta' degli enti da cui dipendono;
                c) dai  dipendenti  dello Stato, delle province e dei
          comuni  aventi  la  qualifica  o le funzioni di cantoniere,
          limitatamente  alle  violazioni commesse sulle strade o sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
                d) dal  personale  delle Ferrovie dello Stato e delle
          ferrovie  e  tranvie in concessione, che espletano mansioni
          ispettive  o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle proprie
          funzioni   e   limitatamente   alle   violazioni   commesse
          nell'ambito  dei passaggi a livello dell'amministrazione di
          appartenenza;
                e) dal  personale  delle  circoscrizioni aeroportuali
          dipendenti   dal   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
          7;
                f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
          dipendenti   dal   Ministero   della   marina   mercantile,
          nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
              3-bis).  I  servizi  di  scorta  per la sicurezza della
          circolazione,  nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a
          regolare  il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere
          c)  e  d),  possono  inoltre essere effettuati da personale
          abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali
          e   ai   trasporti   in   condizione   di   eccezionalita',
          limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
          prescrizioni  imposte  dagli  enti proprietari delle strade
          nei  provvedimenti  di autorizzazione o di quelle richieste
          dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
              4.  La  scorta  e  l'attuazione  dei servizi diretti ad
          assicurare   la   marcia  delle  colonne  militari  spetta,
          inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
          delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
          attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
              5.  I  soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
          quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
          per  espletare  i propri compiti di polizia stradale devono
          fare  uso  di  apposito  segnale  distintivo,  conforme  al
          modello stabilito nel regolamento.».
              - Il   testo   dell'art.   2  del  decreto  legislativo
          25 luglio 1997, n. 250 (Istituzione dell'Ente nazionale per
          l'aviazione  civile  - E.N.A.C.), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177), e' il seguente:
              «Art.   2   (Funzioni). - 1.   L'Ente   nazionale   per
          l'aviazione  civile  (E.N.A.C.),  salvo quanto previsto nel
          comma  2,  esercita  le  funzioni amministrative e tecniche
          gia'  attribuite  alla  Direzione  generale  dell'aviazione
          civile   (D.G.A.C.);   al   Registro  aeronautico  italiano
          (R.A.I.)   ed  all'Ente  nazionale  della  gente  dell'aria
          (E.N.G.A.) ed in particolare provvede ai seguenti compiti:
                a) regolamentazione  tecnica  ed attivita' ispettiva,
          sanzionatoria,  di  certificazione,  di  autorizzazione, di
          coordinamento e di controllo, nonche' tenuta dei registri e
          degli albi nelle materie di competenza;
                b) razionalizzazione   e   modifica  delle  procedure
          attinenti  ai  servizi  aeroportuali,  secondo la normativa
          vigente   ed  in  relazione  ai  compiti  di  garanzia,  di
          indirizzo e programmazione esercitati;
                c) attivita' di coordinamento con l'Ente nazionale di
          assistenza   al   volo   e   con   l'Aeronautica  militare,
          nell'ambito delle rispettive competenze per le attivita' di
          assistenza al volo;
                d) rapporti con enti, societa' ed organismi nazionali
          ed  internazionali  che  operano nel settore dell'aviazione
          civile    e    rappresentanza    presso    gli    organismi
          internazionali,  anche su delega del Ministro dei trasporti
          e della navigazione;
                e) istruttoria  degli atti concernenti tariffe, tasse
          e  diritti  aeroportuali  per  l'adozione  dei  conseguenti
          provvedimenti   del   Ministro   dei   trasporti   e  della
          navigazione;
                f)  definizione e controllo dei parametri di qualita'
          dei  servizi  aeroportuali  e di trasporto aereo nei limiti
          previsti  dal  regolamento  di  cui  all'art. 10, comma 13,
          della legge 24 dicembre 1993, a 537;
                g) regolamentazione,  esame  e  valutazione dei piani
          regolatori  aeroportuali, dei programmi di intervento e dei
          piani   di  investimento  aeroportuale,  nonche'  eventuale
          partecipazione all'attivita' di gestione degli aeroporti di
          preminente    interesse   turistico   e   sociale,   ovvero
          strategico-economico.
              2.  Alla  Direzione generale dell'aviazione civile, che
          assume  la  denominazione  di  Dipartimento  dell'aviazione
          civile,  sono  attribuite  le funzioni inerenti all'analisi
          del  mercato  del  trasporto aereo, ai rapporti con le sedi
          internazionali   ed   al   collegamento   con  la  politica
          comunitaria, alla valutazione dei piani di investimento nel
          settore aeroportuale in relazione al volume complessivo del
          traffico  aereo,  nonche' funzioni di supporto, nel settore
          dell'aviazione    civile,   all'attivita'   di   indirizzo,
          vigilanza  e  controllo  del Ministro dei trasporti e della
          navigazione  e di inchiesta sui sinistri aeronautici, nelle
          more   dell'attuazione   della   direttiva  comunitaria  n.
          94/56/CE.
              3.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   da  adottarsi  su  proposta  del  Ministro  dei
          trasporti  e  della navigazione, di concerto con i Ministri
          del tesoro e per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, sono
          individuati,  in relazione alle funzioni attribuite, i beni
          e   le   risorse   finanziarie,   umane,   strumentali   ed
          organizzative   che  permangono  in  capo  al  Dipartimento
          dell'aviazione civile.».
              - Il   testo   dell'art.   6  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato  le  regioni  e  le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto
          1997, n. 202, e' il seguente:
              «Art.  6  (Scambio  di  dati  e  informazioni). - 1. La
          Conferenza  Stato-regioni  favorisce l'interscambio di dati
          ed   informazioni  sull'attivita'  posta  in  essere  dalle
          amministrazioni   centrali,   regionali  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano.
              2.  La  Conferenza  Stato-regioni approva protocolli di
          intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e
          di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati
          sulle rispettive attivita', accessibili sia dallo Stato che
          dalle  regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche
          ed  i  criteri  di  sicurezza per l'accesso ai dati ed alle
          informazioni  sono  stabiliti di intesa con l'Autorita' per
          l'informatica nella pubblica amministrazione.
              3.  I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono,
          altresi',  le  modalita'  con  le  quali  le  regioni  e le
          province  autonome  si  avvalgono della rete unitaria delle
          pubbliche  amministrazioni  e dei servizi di trasporto e di
          interoperabilita'  messi  a  disposizione dai gestori, alle
          condizioni  contrattuali  previste  ai  sensi dell'art. 15,
          comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».