Art. 12.
Uffici  provinciali  della  Motorizzazione  civile e dei trasporti in
           concessione della Regione Friuli-Venezia Giulia

  1.  In virtu' del trasferimento delle relative funzioni, gli Uffici
provinciali   della   motorizzazione   civile   e  dei  trasporti  in
concessione  della Regione Friuli-Venezia Giulia sono soppressi dalla
data   di   decorrenza   dell'efficacia  del  presente  decreto,  con
conseguente   trasferimento  alla  Regione  del  personale  ai  sensi
dell'articolo 13.
  2. Per l'esercizio delle residuali funzioni di competenza, lo Stato
puo'  avvalersi  delle  strutture  di  settore  come  previste  dalla
normativa  regionale,  secondo  i  criteri  e  le  modalita' definiti
convenzionalmente con la Regione.
  3.  Al  fine  di  garantire la necessaria uniformita' operativa per
quanto  concerne  il trasferimento delle funzioni in argomento svolte
con l'ausilio dell'informatica, le competenti strutture utilizzano le
procedure  dei  sistemi informativi automatizzati del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  i  protocolli  di trasmissione
compatibili con i medesimi sistemi.
  4.  I  beni  immobili,  i  beni  mobili registrati e gli altri beni
mobili  di proprieta' degli Uffici provinciali stessi, con esclusione
del  Centro  prove  autoveicoli  di  Codroipo sezione di Verona, sono
trasferiti  in  proprieta'  alla Regione a decorrere dalla data della
loro  consegna,  con  conseguente  successione  allo Stato in tutti i
rapporti attivi e passivi inerenti ai beni suddetti.
  5.  La consegna dei beni di cui al comma 4, da effettuarsi da parte
del   Dipartimento   dei  trasporti  terrestri  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
decorrenza dell'efficacia del presente decreto, avviene attraverso la
redazione  dei  relativi  verbali  che  costituiscono  titolo  per la
trascrizione,  l'intavolazione  e la voltura catastale a favore della
Regione dei beni trasferiti.
  6.  Ad avvenuta consegna di cui al comma 5, spettano alla Regione i
proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.
  7.  Restano  in  capo  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna
dei  beni  ed  a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente
alla data di consegna.