Art. 15. Decorrenza dell'efficacia 1. Al fine di garantire il finanziamento delle funzioni di competenza regionale e dei trasferimenti previsti, le disposizioni del presente decreto, eccetto quelle che fanno espresso riferimento alla data di entrata in vigore del medesimo, hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, modificano il Titolo IV dello Statuto e che possono essere assunte anche in tempi differenziati in relazione agli intervenuti accordi tra Stato e Regione in merito alla determinazione dei relativi oneri complessivi, con particolare riferimento alle competenze aggiuntive derivanti dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 2. Per le medesime finalita' e con la decorrenza di cui al comma 1 in relazione alla rete stradale ricadente sul territorio regionale di cui agli elenchi allegati sub A) e B), sono trasferiti alla Regione gli stanziamenti disposti dall'ANAS con i programmi triennali, con riferimento alla Regione medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1° aprile 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Lunardi, Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 63 dello statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia: «Art. 63. - Per le modificazioni del presente statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale. Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della regione, e, in ogni caso, sentita, la regione». - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.