Art. 15.
                      Decorrenza dell'efficacia

  1.  Al  fine  di  garantire  il  finanziamento  delle  funzioni  di
competenza  regionale  e  dei trasferimenti previsti, le disposizioni
del  presente  decreto, eccetto quelle che fanno espresso riferimento
alla data di entrata in vigore del medesimo, hanno effetto dal giorno
successivo  alla  data di entrata in vigore della legge o delle leggi
statali  che,  ai  sensi  dell'articolo 63, quinto comma, della legge
costituzionale  31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della
Regione  Friuli-Venezia Giulia, modificano il Titolo IV dello Statuto
e  che  possono  essere  assunte  anche  in  tempi  differenziati  in
relazione agli intervenuti accordi tra Stato e Regione in merito alla
determinazione   dei  relativi  oneri  complessivi,  con  particolare
riferimento   alle   competenze   aggiuntive  derivanti  dalla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  2.  Per le medesime finalita' e con la decorrenza di cui al comma 1
in relazione alla rete stradale ricadente sul territorio regionale di
cui  agli  elenchi allegati sub A) e B), sono trasferiti alla Regione
gli  stanziamenti  disposti  dall'ANAS con i programmi triennali, con
riferimento alla Regione medesima.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 1° aprile 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Lunardi, Ministro delle in-frastrutture
                              e dei trasporti
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 15:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 63 dello statuto di
          autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia:
              «Art.  63.  - Per le modificazioni del presente statuto
          si  applica la procedura prevista dalla Costituzione per le
          leggi  costituzionali.  L'iniziativa  per  le modificazioni
          appartiene  anche  al  consiglio  regionale.  I progetti di
          modificazione    del   presente   statuto   di   iniziativa
          governativa  o  parlamentare  sono  comunicati  dal Governo
          della Repubblica al consiglio regionale, che esprime il suo
          parere entro due mesi.
              Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte
          a referendum nazionale.
              Le  disposizioni contenute nel titolo IV possono essere
          modificate  con  leggi  ordinarie,  su  proposta di ciascun
          membro  delle  Camere,  del  Governo e della regione, e, in
          ogni caso, sentita, la regione».
              - La   legge   costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3
          (Modifiche   al   titolo   V   della  parte  seconda  della
          Costituzione)   e'   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 ottobre 2001, n. 248.