Art. 2.
              Funzioni statali in materia di viabilita'

  1.  Rimane  in  capo  allo  Stato  la  determinazione  dei principi
fondamentali  in  materia di grandi reti viarie di trasporto. Spetta,
in particolare allo Stato:
    a) la   fissazione   di   indirizzi  normativi  generali  per  la
pianificazione  pluriennale, la programmazione, la progettazione e la
realizzazione della rete stradale nazionale;
    b) la   determinazione  di  criteri  normativi  omogenei  per  la
fissazione  dei  canoni  per le licenze e le concessioni, nonche' per
l'esposizioni  di  pubblicita'  lungo o in vista delle strade statali
costituenti la rete nazionale;
    c) la   fissazione   dei  principi  fondamentali  in  materia  di
informazione stradale.
  2.  Resta ferma la competenza normativa esclusiva dello Stato nelle
materie concernenti:
    a) la   disciplina   della  circolazione  veicolare  ai  fini  di
salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici e della difesa;
    b) la  definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia
di  sicurezza  stradale  e norme tecniche relative alle strade e alle
loro pertinenze ed alla segnaletica stradale;
    c) la  disciplina  della  prevenzione  degli  incidenti  e  della
sicurezza della circolazione stradale.
  3.  Rimangono altresi' in capo allo Stato, in relazione ad esigenze
di unitarieta', le funzioni amministrative relative:
    a) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini
periodiche  riguardanti  i  profili  sociali, ambientali ed economici
della  circolazione  stradale  ai  sensi  dell'articolo 1 del decreto
legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;
    b) alla   informazione   dell'opinione   pubblica  con  finalita'
prevenzionali  ed  educative  ai  sensi  dell'articolo 1  del decreto
legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;
    c) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;
    d) alla  pianificazione  e programmazione, nonche' progettazione,
esecuzione,  manutenzione  e  gestione  della rete autostradale e dei
trafori, sia direttamente che in concessione;
    e) alla  pianificazione  e programmazione, nonche' progettazione,
esecuzione,  manutenzione e gestione della rete stradale nazionale di
collegamento confinario di cui all'elenco allegato sub C);
    f) all'intesa    con    la   Regione   sulla   pianificazione   e
programmazione  della  rete  stradale  nazionale  di  cui  all'elenco
allegato sub B);
    g) alla  determinazione  delle tariffe autostradali ed ai criteri
di determinazione dei piani finanziari delle societa' concessionarie;
    h) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
    i)  all'approvazione   delle   concessioni   di   costruzione  ed
esercizio di autostrade;
    l) al  controllo delle concessionarie autostradali, relativamente
all'esecuzione  dei  lavori  di  costruzione,  al  rispetto dei piani
finanziari  e  dell'applicazione  delle tariffe ed alla stipula delle
relative convenzioni;
    m) alla   determinazione  annuale  delle  tariffe  relative  alle
licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicita';
    n) alla  regolamentazione  della circolazione veicolare, anche ai
sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  per  esigenze  di  sicurezza  pubblica e della circolazione, di
tutela della salute e di carattere militare.
  4.  Ai  sensi  dell'articolo 47 dello statuto le funzioni di cui al
comma  3,  lettera  e),  sono  esercitate dallo Stato d'intesa con la
Regione.
  5. Le funzioni concernenti la pianificazione e programmazione delle
grandi  opere  relative  alla  rete  autostradale  e  ai trafori sono
esercitate sulla base di intese generali quadro con la Regione.
 
          Note all'art. 2:
              -  Il  testo  degli  articoli 1,  5  e  6  del  decreto
          legislativo   30 aprile   1992,   n.  285  (Pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 18 maggio
          1992, n. 114), e' il seguente:
              «Art.  1  (Principi  generali). - 1. La sicurezza delle
          persone,   nella  circolazione  stradale,  rientra  tra  le
          finalita'   primarie   di   ordine   sociale  ed  economico
          perseguite dallo Stato.
              2.  La  circolazione  dei  veicoli,  dei pedoni e degli
          animali  sulle  strade e' regolata dalle norme del presente
          codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse,
          nel  rispetto  delle normative internazionali e comunitarie
          in  materia.  Le  norme  e  i  provvedimenti  attuativi  si
          ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo
          gli  obiettivi:  di  ridurre  i costi economici, sociali ed
          ambientali  derivanti dal traffico veicotare; di migliorare
          il  livello  di  qualita'  della  vita  dei cittadini anche
          attraverso  una  razionale utilizzazione del territorio; di
          migliorare la fluidita' della circolazione.
              3.  Al  fine  di  ridurre il numero e gli effetti degli
          incidenti  stradali  ed in relazione agli obiettivi ed agli
          indirizzi  della  Commissione  europea,  il  Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale
          per la sicurezza stradale.
              4.   Il  Governo  comunica  annualmente  al  Parlamento
          l'esito  delle  indagini  periodiche  riguardanti i profili
          sociali,   ambientali   ed   economici  della  circolazione
          stradale.
              5.  Il  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti
          fornisce  all'opinione  pubblica  i dati piu' significativi
          utilizzando  i  piu'  moderni  sistemi  di comunicazione di
          massa  e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il
          messaggio    pubblicitario   di   tipo   prevenzionale   ed
          educativo.».
              «Art.   5   (Regolamentazione   della  circolazione  in
          generale).  -  1.  Il  Ministro  delle infrastrutture e dei
          trasporti   puo'   impartire   ai   prefetti  e  agli  enti
          proprietari  delle  strade  le direttive per l'applicazione
          delle   norme   concernenti   la   regolamentazione   della
          circolazione sulle strade di cui all'art. 2.
              2.  In  caso  di  inosservanza  di norme giuridiche, il
          Ministro   delle   infrastrutture   e  dei  trasporti  puo'
          diffidare  gli  enti  proprietari  ad  emettere  i relativi
          provvedimenti  nel  caso  in  cui  gli enti proprietari non
          ottemperino   nel   termine  indicato,  il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  dispone, in ogni caso di
          grave  pericolo  per la sicurezza, l'esecuzione delle opere
          necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti
          medesimi.
              3.   I  provvedimenti  per  la  regolamentazione  della
          circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso
          gli  organi  competenti  a  norma degli articoli 6 e 7, con
          ordinanze  motivate  e  rese  note  al  pubblico mediante i
          prescritti  segnati.  Contro  i  provvedimenti  emessi  dal
          comando militare territoriale di regione e' ammesso ricorso
          gerarchico al Ministro della difesa.».
              «Art.  6 (Regolamentazione della circolazione fuori dei
          contri  abitati). - 1. Il prefetto, per motivi di sicurezza
          pubblica  o  inerenti alla sicurezza della circolazione, di
          tutela  della  salute,  nonche'  per  esigenze di carattere
          militare  puo',  conformemente  alle direttive del Ministro
          delle    infrastrutture   e   dei   trasporti,   sospendere
          temporaneamente  la  circolazione  di  tutte  o  di  alcune
          categorie  di  utenti  sulle strade o su tratti di esse. Il
          prefetto,  inoltre,  nei  giorni  festivi  o in particotari
          altri  giorni  fissati con apposito calendario, da emanarsi
          con   decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  puo' vietare la circolazione di veicoli adibiti
          al  trasporto  di  cose.  Nel regolamento sono stabilite le
          condizioni ed eventuali deroghe.
              2.  Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune
          prescrizioni  per  il  transito  periodico  di armenti e di
          greggi  determinando,  quando  occorra, gli itinerari e gli
          intervalli di tempo e di spazio.
              3.  Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e
          2  sono  esercitati  dal  comandante della regione militare
          territoriale.
              4.   L'ente   proprietario   della   strada  puo',  con
          l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
                a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la
          sospensione   della  circolazione  di  tutte  o  di  alcune
          categorie  di  utenti  per  motivi  di incolumita' pubblica
          ovvero  per  urgenti  e improrogabili motivi attinenti alla
          tutela  del  patrimonio stradale o ad esigenze di carattere
          tecnico;
                b) stabilire   obblighi,  divieti  e  limitazioni  di
          carattere  temporaneo  o  permanente  per ciascuna strada o
          tratto  di  essa, o per determinate categorie di utenti, in
          relazione   alle   esigenze   della   circolazione  o  alle
          caratteristiche strutturali delle strade;
                c) riservare  corsie,  anche  protette, a determinate
          categorie  di  veicoli,  anche  con  guida  di  rotaie, o a
          veicoli destinati a determinati usi;
                d) vietare  o  limitare o subordinare al pagamento di
          una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
                e) prescrivere  che  i  veicoli siano muniti di mezzi
          antisdrucciolevoli  o  degli  speciali  pneumatici  per  la
          marcia su neve o ghiaccio;
                f) vietare  temporaneamente  la  sosta  su  strade  o
          tratti  di  strade  per  esigenze di carattere tecnico o di
          pulizia,  rendendo  noto  tale  divieto  con  i  prescritti
          segnali  non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente
          con altri mezzi appropriati.
              5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
                a) per  le  strade  e le autostrade statali, dal capo
          dell'ufficio    periferico    dell'ANAS    competente   per
          territorio;
                b) per  le  strade  regionali,  dal  presidente della
          giunta;
                c)  per  le  strade provinciali, dal presidente della
          provincia;
                d)  per  le strade comunali e le strade vicinali, dal
          sindaco;
                e) per  le  strade  militari,  dal  comandante  della
          regione militare territoriale.
              6.  Per  le  strade  e  le autostrade in concessione, i
          poteri  dell'ente proprietario della strada sono esercitati
          dal    concessionario,    previa   comunicazione   all'ente
          concedente.  In  caso  di urgenza, i relativi provvedimenti
          possono   essere   adottati   anche   senza  la  preventiva
          comunicazione al concedente, che puo' revocare gli stessi.
              7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo
          civile  e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare
          la   circolazione   delle  strade  interne  aperte  all'uso
          pubblico  e'  riservata  rispettivamente al direttore della
          circoscrizione  aeroportuale competente per territorio e al
          comandante  di  porto  capo  di  circondario,  i  quali  vi
          provvedono  a mezzo di ordinanze, in conformita' alle norme
          del  presente  codice.  Nell'ambito  degli aeroporti ove le
          aerostazioni  siano affidate in gestione a enti o societa',
          il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della
          circoscrizione   aeroportuale  competente  per  territorio,
          sentiti gli enti e le societa' interessati.
              8. Le autorita' che hanno disposto la sospensione della
          circolazione  di  cui  ai  commi  1  e  4, lettere a) e b),
          possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per
          accertate  necessita',  deroghe  o  permessi, subordinati a
          speciali condizioni e cautele.
              9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che
          l'autorita' competente disponga diversamente in particolari
          intersezioni  in  relazione alla classifica di cui all'art.
          2,  comma  2.  Sulle  altre  strade  o  tratti di strade la
          precedenza  e'  stabilita dagli enti proprietari sulla base
          della  classificazione  di cui all'art. 2, comma 2. In caso
          di  controversia  decide,  con proprio decreto, il Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei trasporti. La precedenza deve
          essere  resa  nota con i prescritti segnali da installare a
          cura  e spese dell'ente proprietario della strada che ha la
          precedenza.
              10. L'ente  proprietario  della  strada  a  precedenza,
          quando  la  intensita'  o  la  sicurezza  del  traffico  lo
          richiedano,  puo', con ordinanza, prescrivere ai conducenti
          l'obbligo  di  fermarsi  prima di immettersi sulla strada a
          precedenza.
              11. Quando   si   tratti   di  due  strade  entrambe  a
          precedenza,  appartenenti  allo  stesso  ente,  l'ente deve
          stabilire  l'obbligo  di  dare  la  precedenza ovvero anche
          l'obbligo di arrestarsi all'interesezione; quando si tratti
          di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli
          obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli
          enti  stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide
          con  proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti.
              12.   Chiunque   non   ottempera  ai  provvedimenti  di
          sospensione  della circolazione emanati a norma dei commi 1
          e  3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
          di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20. Se la violazione
          e'  commessa  dal  conducente  di  un  veicolo  adibito  al
          trasporto  di  cose,  la  sanzione  amministrativa  e'  del
          pagamento  di  una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. In
          questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione
          amministrativa  accessoria  della sospensione della patente
          di  guida  per  un  periodo  da uno a quattro mesi, nonche'
          della  sospensione  della carta di circolazione del veicolo
          per  lo  stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo
          I, sezione II, del titolo VI.
              13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da Euro 19,95 a Euro 81,90.
              14.  Chiunque  viola  gli  altri  obblighi,  divieti  e
          limitazioni previsti nel presente articolo e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma da
          Euro 68,25 a Euro 275,10.
              Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa e'
          del  pagamento  di  una  somma da Euro 33,60 a Euro 137,55;
          qualora  la  violazione  si prolunghi oltre le ventiquattro
          ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e' applicata per
          ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la
          violazione.
              15.  Nelle  ipotesi di violazione del comma 12 l'agente
          accertatore  intima  al  conducente  di  non  proseguire il
          viaggio  finche'  non  spiri  il  termine  del  divieto  di
          circolazione;  egli  deve, quando la sosta nel luogo in cui
          e' stata accertata la violazione costituisce intralcio alla
          circolazione,  provvedere  a che il veicolo sia condotto in
          un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra
          e'  fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la
          sosta  la responsabilita' del veicolo e del relativo carico
          rimane   al  conducente.  Se  le  disposizioni  come  sopra
          impartite  non  sono  osservate, la sanzione amministrativa
          accessoria  della sospensione della patente e' da due a sei
          mesi».
              - Il  testo dell'art. 47 dello statuto di autonomia del
          Friuli-Venezia Giulia, e' il seguente:
              «Art.  47. - La giunta regionale deve essere consultata
          ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazioni
          dei  servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che
          interessano in modo particolare la regione.
              La  giunta  regionale  deve  essere anche consultata in
          relazione  alla  elaborazione  di trattati di commercio con
          Stati  esteri  che interessino il traffico confinario della
          regione o il transito per il porto di Trieste.
              Il  Governo  della  Repubblica  puo' chiedere il parere
          della  giunta  regionale su altre questioni che interessano
          la regione, o la regione e lo Stato.».